Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 28
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 le parole “
alla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente
”.2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 le parole “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente
”.3. Al comma 2 bis dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 le parole “d
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente
”.4. Il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
6. La Regione ha diritto di prelazione sull’acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati. A tal fine la struttura regionale competente, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.