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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 26
Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 17 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 17 Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l’immissione in altri territori ai fini del ripopolamento.
2. I centri pubblici sono istituiti, in attuazione del piano faunistico-venatorio, dalla struttura regionale competente su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli enti territoriali. La gestione è affidata agli enti stessi.
3. I centri pubblici sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia
”.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.