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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 25
Zone di ripopolamento e cattura. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 16 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 16 Zone di ripopolamento e cattura
1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione e il suo irradiamento sul territorio, in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalla struttura regionale competente in attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6 su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.
3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la struttura regionale competente può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati.
4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l’ATC costituisce, per ogni zona di ripopolamento e cattura, una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali.
5. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la scritta “Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.