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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 2
Principi generali. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/1994
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. La Regione provvede a disciplinare l’utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l’aspetto faunistico, naturalistico e ambientale, con particolare riferimento a quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione. Tale patrimonio, ai fini della presente legge, è di norma utilizzato per l’istituzione di oasi, di zone di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Le specifiche destinazioni sono determinate a seguito di studi tesi ad individuare le compatibilità ambientali, sentito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.