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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 19
Attività dell’ATC. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 12 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 12 Attività dell'ATC
1. Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio regionale l’ATC svolge le seguenti attività:
a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;
b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per
promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;
c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all’articolo 23;
d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
e) attua, nel rispetto di quanto disposto dalle norme generali, le misure per la gestione in sicurezza e la valorizzazione delle carni dei capi di ungulati cacciati e abbattuti;
f) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l’alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l’impianto di siepi, cespugli e alberature, l’adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;
g) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio regionale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso;
h) determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;
i) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate;
j) propone alla Regione l’istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;
k) realizza le convenzioni per la vigilanza venatoria di cui all’articolo 53;
l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Per realizzare quanto previsto al comma 1, lettera f), l’ATC, anche in applicazione dell’
Sito esternoarticolo 15, comma 1, della l. 157/1992
si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.