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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 14
1. Il comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente
1. Le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, presenti in forma organizzata sul territorio regionale, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti in forma organizzata sul territorio regionale e le associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi della
Sito esternolegge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), presenti in forma organizzata sul territorio regionale, nominano i delegati con le modalità indicate nel regolamento regionale.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
2 bis.Il bilancio di previsione 2016 e il conto consuntivo 2015 sono approvati dal comitato di gestione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.