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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 105
Registro della pesca professionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 66/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 66/2005 le parole: “
Presso le province costiere è costituito il registro
” sono sostituite dalle seguenti: “
E’ istituito il registro regionale
”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
1 bis. Fino alla costituzione del registro di cui al comma 1 rimangono validi i registri provinciali.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
3. La competente struttura della Giunta regionale, con periodicità semestrale, provvede a trasmettere i dati del registro al Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di registrazione delle navi da pesca.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.