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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 104
Esercizio della pesca. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 66/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
dalle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla competente struttura della Giunta regionale
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
,alle province,
” sono soppresse.
3. Al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
la provincia di residenza del pescator
e” sono sostituite dalle seguenti: “
la competente struttura della Giunta regionale
”.
4. Al comma 5 bis dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
per ciascuna provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
e per ogni ambito provinciale,
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.