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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 1
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), dopo le parole: “
n. 157
” sono aggiunte le seguenti:
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della
Sito esternolegge 24 dicembre 2012, n. 234
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), realizzano altresì l’attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.”
.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.