Menù di navigazione

Legge regionale 29 febbraio 2016, n. 18

Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'art.117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole dal Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 17 dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 gennaio 2016;


Considerato quanto segue:


1. A seguito del riordino delle funzioni provinciali disciplinato dalla l.r. 22/2015 , si rende necessario adeguare al nuovo assetto delle competenze, oltre alla normativa di settore, anche la l.r. 88/1998 ;


2. In particolare occorre:


a) sostituire l'articolo 17 ed abrogare l'articolo 33 della l.r. 88/1998 , che disciplinano il riparto di competenze in materia di protezione della fauna e della flora, parchi e aree protette, in attuazione del trasferimento alla Regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 6 bis), della l.r. 22/2015 ;


b) modificare l'articolo 20 della l.r. 88/1998 che disciplina il riparto di competenze in materia di inquinamento delle acque, in attuazione del trasferimento alla Regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 5), della l.r. 22/2015 ;


c) modificare l'articolo 21 della l.r. 88/1998 che disciplina il riparto di competenze in materia di qualità dell'aria e inquinamento atmosferico, in attuazione del trasferimento alla Regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 3), della l.r. 22/2015 .


3. La l.r. 88/1998 contiene, inoltre, disposizioni in materia di viabilità e sulle vie navigabili di interesse regionale e locale che attribuiscono alle province competenze oggetto di riordino;


4. È quindi necessario modificare, gli articoli della l.r. 88/1998 relativi alla viabilità regionale con la disciplina delle nuove funzioni attribuite alla Regione mantenendo, in particolare, per la viabilità regionale, la competenza delle province in relazione alle attività di manutenzione e la delega delle funzioni attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente;


5. È necessario, inoltre, modificare gli articoli della l.r. 88/1998 relativi alla alle vie navigabili di interesse regionale e locale con la disciplina delle nuove funzioni attribuite alla Regione e ai comuni e abrogare l'articolo 27 bis che attribuisce alle province le competenze in materia;


6. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


7. In considerazione dell’esigenza di disciplinare il nuovo assetto delle competenza nelle materie trattate in virtù del passaggio delle stesse a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi della l.r. 22/2015 , è necessario garantire l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze. Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 88/1998
1. L'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è sostituito dal seguente:
Art. 17 Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette
1. Nella materie “protezione della fauna e flora” e “parchi e riserve naturali” di cui, rispettivamente, agli articoli 68 e seguenti e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative di cui all’articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) le funzioni di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna).
2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco.
”.
Art. 2
Inquinamento delle acque. Riparto di competenze. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 88/1998
1. L’articolo 20 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 20 Inquinamento delle acque
1. Nella materia “inquinamento delle acque” di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto, la Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia, ed in particolare:
a) le funzioni amministrative e di pianificazione attribuite alle regioni dalla Sito esternoparte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e relativi decreti attuativi, ivi comprese le autorizzazioni di cui all' Sito esternoarticolo 109 del medesimo d.lgs. 152/2006 , anche relativamente agli interventi di cui all’Sito esternoarticolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale.);
b) le funzioni in materia di qualità delle acque di balneazione attribuite alle regioni dal Sito esternodecreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.);
c) le funzioni in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano attribuite alle regioni dal Sito esternodecreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
2. In materia di gestione degli invasi la Regione svolge:
a) le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 114, comma 5, del d.lgs. 152/2006 , come disciplinate dal decreto del Ministro dell’ambiente e del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo);
b) le ulteriori funzioni di cui all' articolo 4 del d.m. ambiente 30 giugno 2004.
3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.m. ambiente 30 giugno 2004, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale.
”.
Art. 3
Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 88/1998
1. L’articolo 21 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 21 Inquinamento atmosferico
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.
"
Art. 4
Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 88/1998
a bis) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1
della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);
”.
b) il coordinamento delle funzioni attribuite alle province, relativamente alle strade regionali;
”.
Art. 5
Funzioni delle province e dei comuni. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 88/1998
a) la manutenzione delle strade regionali;”.
Art. 6 Disposizioni procedurali in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 88/1998
1. All'inizio del comma 1 bis dell'articolo 24 della l.r. 88/1998 sono inserite le parole: “In coerenza con l'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'Sito esternoarticolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:
2. Quando, per la predisposizione e l’approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità regionale la Regione procede mediante accordo di programma ai sensi del titolo II, capo II bis, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), l'approvazione di tale accordo, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
”.
Art. 7
Opere pubbliche. Riparto di competenze. Modifiche alla rubrica dell'articolo 25 della l.r. 88/1998
1. Nella rubrica dell'articolo 25 della l.r. 88/1998 le parole: “
Riparto di competenze
” sono soppresse.
Art. 8
Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 88/1998
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 88/1998 , sono inserite le seguenti:
a bis) la progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale;
a ter) la vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti;
a quater) l’ ispettorato di porto;
a quinquies) l’individuazione, su proposta dei comuni, delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilità;
a sexies) le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno denominato “Navicelli” nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Livorno;
”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
1 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a sexies), la Regione promuove forme di collaborazione con l'Autorità portuale di Livorno.
”.
Art. 9
Funzioni delle province e dei comuni. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 88/1998
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 88/1998 , è inserito il seguente:
3 bis) Sono attribuite ai comuni le funzioni relative alla progettazione, costruzione e manutenzione delle vie navigabili di interesse locale.
”.
2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 88/1998 , sono inserite le parole: “
sul tratto ricadente nel territorio comunale e sul tratto dell’Arno dalla città di Pisa alla foce
”.
Art. 10
Norme transitorie
1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a sexies), della l.r. 88/1998 a decorrere dalla scadenza dei contratti vigenti per la gestione delle opere di disconnessione tra i canali Scolmatore e Navicelli, stipulati a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2012, n. 58 (Accordo di Programma per la realizzazione del 1° stralcio funzionale del progetto preliminare denominato “Adeguamento idraulico del Canale Scolmatore d’Arno” finalizzato al ripristino della funzionalità del canale e alla realizzazione della foce armata) e, comunque, a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 1, le medesime funzioni restano di competenza del Comune di Pisa.
Art. 11
Abrogazioni
1. Gli articoli 27 bis e 33 della l.r. 88/1998 sono abrogati.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.