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Legge regionale 29 febbraio 2016, n. 18

Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'art.117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole dal Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 17 dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 gennaio 2016;


Considerato quanto segue:


1. A seguito del riordino delle funzioni provinciali disciplinato dalla l.r. 22/2015 , si rende necessario adeguare al nuovo assetto delle competenze, oltre alla normativa di settore, anche la l.r. 88/1998 ;


2. In particolare occorre:


a) sostituire l'articolo 17 ed abrogare l'articolo 33 della l.r. 88/1998 , che disciplinano il riparto di competenze in materia di protezione della fauna e della flora, parchi e aree protette, in attuazione del trasferimento alla Regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 6 bis), della l.r. 22/2015 ;


b) modificare l'articolo 20 della l.r. 88/1998 che disciplina il riparto di competenze in materia di inquinamento delle acque, in attuazione del trasferimento alla Regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 5), della l.r. 22/2015 ;


c) modificare l'articolo 21 della l.r. 88/1998 che disciplina il riparto di competenze in materia di qualità dell'aria e inquinamento atmosferico, in attuazione del trasferimento alla Regione delle relative funzioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 3), della l.r. 22/2015 .


3. La l.r. 88/1998 contiene, inoltre, disposizioni in materia di viabilità e sulle vie navigabili di interesse regionale e locale che attribuiscono alle province competenze oggetto di riordino;


4. È quindi necessario modificare, gli articoli della l.r. 88/1998 relativi alla viabilità regionale con la disciplina delle nuove funzioni attribuite alla Regione mantenendo, in particolare, per la viabilità regionale, la competenza delle province in relazione alle attività di manutenzione e la delega delle funzioni attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente;


5. È necessario, inoltre, modificare gli articoli della l.r. 88/1998 relativi alla alle vie navigabili di interesse regionale e locale con la disciplina delle nuove funzioni attribuite alla Regione e ai comuni e abrogare l'articolo 27 bis che attribuisce alle province le competenze in materia;


6. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


7. In considerazione dell’esigenza di disciplinare il nuovo assetto delle competenza nelle materie trattate in virtù del passaggio delle stesse a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi della l.r. 22/2015 , è necessario garantire l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.