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Legge regionale 29 febbraio 2016, n. 18

Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 5
Funzioni delle province e dei comuni. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 88/1998
a) la manutenzione delle strade regionali;”.
Art. 6 Disposizioni procedurali in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 88/1998
1. All'inizio del comma 1 bis dell'articolo 24 della l.r. 88/1998 sono inserite le parole: “In coerenza con l'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'Sito esternoarticolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:
2. Quando, per la predisposizione e l’approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità regionale la Regione procede mediante accordo di programma ai sensi del titolo II, capo II bis, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), l'approvazione di tale accordo, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.