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Legge regionale 29 febbraio 2016, n. 18

Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 3
Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 88/1998
1. L’articolo 21 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 21 Inquinamento atmosferico
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.