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Legge regionale 29 febbraio 2016, n. 18

Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 2
Inquinamento delle acque. Riparto di competenze. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 88/1998
1. L’articolo 20 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 20 Inquinamento delle acque
1. Nella materia “inquinamento delle acque” di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto, la Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia, ed in particolare:
a) le funzioni amministrative e di pianificazione attribuite alle regioni dalla Sito esternoparte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e relativi decreti attuativi, ivi comprese le autorizzazioni di cui all' Sito esternoarticolo 109 del medesimo d.lgs. 152/2006 , anche relativamente agli interventi di cui all’Sito esternoarticolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale.);
b) le funzioni in materia di qualità delle acque di balneazione attribuite alle regioni dal Sito esternodecreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.);
c) le funzioni in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano attribuite alle regioni dal Sito esternodecreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
2. In materia di gestione degli invasi la Regione svolge:
a) le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 114, comma 5, del d.lgs. 152/2006 , come disciplinate dal decreto del Ministro dell’ambiente e del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo);
b) le ulteriori funzioni di cui all' articolo 4 del d.m. ambiente 30 giugno 2004.
3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.m. ambiente 30 giugno 2004, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.