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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 6
Autorità competente. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 10/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 10/2010 le parole “ ” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 21 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ).
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
2 bis. Per i piani e programmi approvati da enti locali diversi dalla Regione che esplicano i loro effetti sull'intero territorio regionale, il NURV, previa stipula di convenzione, può svolgere le funzioni di autorità competente.
”.
3. Al comma 3 bis dell’articolo 12 della l.r. 10/2010 le parole “
, ovvero tramite convenzione con la provincia
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.