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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 45
Raccordo tra VIA e AIA. Sostituzione dell’articolo 73 bis della l.r. 10/2010
1. L’articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 73 bis - Raccordo tra VIA e AIA
1. Nel caso di installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), la procedura per il rilascio dell’AIA è coordinata nell’ambito del procedimento di VIA secondo le modalità di cui all'Sito esternoarticolo 10 del d.lgs. 152/2006 .
2. Se l’autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, il provvedimento di VIA comprende anche l’AIA, nei casi in cui il proponente richieda l'avvio contestuale delle due procedure.
3. Nei casi di cui al comma 2, il procedimento coordinato di VIA ed AIA si conclude con un provvedimento unico. L'istanza presentata all'autorità competente deve contenere sia gli elementi previsti dalla normativa in materia di VIA, sia quelli previsti dalla normativa in materia di AIA.
4. L'istruttoria interdisciplinare è condotta consultando i soggetti competenti in materia ambientale e tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute da parte del pubblico. A tal fine l'autorità competente può indire una conferenza di servizi ai sensi della Sito esternol. 241/1990 e della l.r. 40/2009 .
5. I termini per la conclusione del procedimento coordinato sono quelli indicati agli articoli 24 e 26 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 . Nel provvedimento conclusivo viene espressa la pronuncia di compatibilità ambientale e, in caso di pronuncia positiva, viene rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale.
6. Se l’autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell’AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell’AIA al procedimento di VIA. A tal fine l'autorità competente svolge l'istruttoria interdisciplinare consultando anche l'autorità competente per l'AIA, la quale si esprime in merito ai profili ambientali propri della valutazione di impatto ambientale; sono fatte salve ulteriori specifiche valutazioni che possono emergere nel successivo procedimento per il rilascio dell'AIA.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.