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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 44
Oneri istruttori e tariffe. Inserimento dell’articolo 72 novies nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 72 octies della l.r. 10/2010 , è inserito il seguente:
Art. 72 novies - Oneri istruttori e tariffe
1. Gli importi e le modalità di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe, poste a carico degli interessati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 1, del d.p.r. 59/2013 , ove non determinate da disposizioni nazionali, sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
2. La tariffa applicata per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale copre i costi delle attività svolte nell’ambito dell’istruttoria del procedimento e costituisce la somma degli oneri relativi a ciascun titolo sostituito.
3. La quantificazione degli oneri istruttori di cui al comma 2, tiene conto, in relazione a ciascun titolo sostituito:
a) della tipologia dell’istanza;
b) dei pareri tecnici richiesti;
c) della complessità dell’istruttoria, valutata in relazione a ciascun titolo sostituito, con particolare riferimento:
1) alla complessità della documentazione tecnica da esaminare e alla esigenza di sopralluoghi;
2) alle caratteristiche dello scarico;
3) al numero dei punti di emissione;
4) alla superficie di terreno interessato dall'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.
4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce inoltre:
a) la quantificazione forfettaria degli oneri istruttori relativi alla comunicazione e all'autorizzazione di carattere generale di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con Sito esternod.p.r. 59/2013 ;
b) l'applicazione di eventuali riduzioni alla tariffa complessiva per il rilascio dell'AUA in caso di:
1) imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o di registrazione ai sensi del regolamento EMAS;
2) di piccole o micro imprese.
5. La misura massima degli oneri relativi ai singoli titoli sostituiti di cui ai commi 3 e 4, lettera a) non può essere superiore:
a) ad euro 100,00 in caso di autorizzazione allo scarico;
b) ad euro 300,00 in caso di autorizzazione alle emissioni;
c) ad euro 180,00 con una maggiorazione di 18,00 euro ogni 10 ettari di terreno interessato dallo spandimento, in caso di autorizzazione all'utilizzo dei fanghi;
d) fermo restando l’importo del diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’Sito esternoarticolo 214, comma 6 del d.lgs. 152/2006 , ad euro 100,00 in caso di titolo ricadente nell'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con Sito esternod.p.r. 59/2013 .
6. L'importo minimo della tariffa complessiva, al netto delle riduzioni di cui al comma 4 lettera b), non può essere inferiore ad euro 100,00.
7. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.
8. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.