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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 36
Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA. Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 63 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 63 - Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA
1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, la Giunta regionale, tramite la struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, il cui territorio è interessato dagli impatti del progetto, assegnando loro un congruo termine.
2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente deposita copia della documentazione prevista presso la struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.