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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 35
Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri. Sostituzione dell’articolo 62 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 62 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 62 - Impatti ambientali interregionali
1. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45 bis e 45 ter, localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa con le altre autorità competenti interessate.
2. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45 bis e 45 ter, che possono avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l'autorità competente acquisisce i pareri dei soggetti indicati ai commi 2 e 2 bis dell'Sito esternoarticolo 30 del d.lgs. 152/2006 rispettivamente:
a) nel termine di cui all'Sito esternoarticolo 25, comma 2, del d.lgs. 152/2006 , nel caso di procedura di VIA;
b) nel termine di trenta giorni, nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, senza che i soggetti indicati dall'articolo 30, commi 2 e 2 bis, Sito esternodel d.lgs. 152/2006 si siano espressi, l'autorità competente procede comunque a norma del presente titolo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.