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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 30
Istruttoria interdisciplinare. Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 55 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 55 - Verifica di ottemperanza e controlli
1. In attuazione dell'Sito esternoarticolo 29, comma 2, del d.lgs. 152/2006 , il soggetto che provvede al rilascio dell'atto che consente in via definitiva la realizzazione del progetto è tenuto a verificare che, negli elaborati presentati dal proponente, siano state recepite le prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA, dando comunicazione degli esiti di tale verifica all'autorità competente.
2. L'autorità competente, con proprio atto, provvede a disciplinare le attività di controllo di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui all'Sito esternoarticolo 29 del d.lgs. 152/2006 .
3. Ai fini del controllo dell’adempimento di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 20, comma 5 e dell’Sito esternoarticolo 26, comma 5, del d.lgs. 152/2006 , l'autorità competente si avvale dei soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell’ARPAT di cui all'articolo 47, commi 3 e 4.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.