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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 26
Studio di impatto ambientale. Sostituzione dell’articolo 50 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 50 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 50 - Studio di impatto ambientale
1. Lo studio di impatto ambientale di cui all'Sito esternoarticolo 22 del d.lgs. 152/2006 è predisposto tenendo conto anche degli esiti della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità.
2. Lo studio di cui al comma 1 descrive anche la relazione del progetto con le norme ed i vincoli,
nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico.
3. In attuazione dei principi generali per la valutazione dell’impatto ambientale, di cui all’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 152/2006 , con particolare riferimento alla necessità di garantire un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica, lo studio di cui al comma 1 contiene altresì un allegato che, anche sulla base dei contenuti eventualmente definiti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 21 del d.lgs. 152/2006 , illustra e quantifica le ricadute socio economiche del progetto sul territorio interessato, con riferimento:
a) agli effetti attesi sui livelli occupazionali, diretti e indotti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera;
b) ai benefici economici attesi per il territorio, diretti ed indiretti, prodotti sia in fase di realizzazione che di esercizio dell’opera.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.