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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 24
Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici. Inserimento dell’articolo 47 quater nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 47 ter della l.r. 10/2010 , è inserito il seguente:
Art. 47 quater - Esigenze di riservatezza dei dati naturalistici
1. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’Sito esternoarticolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) per non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il proponente di progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo, segnala la parte della documentazione presentata nell'ambito delle procedure di cui al presente titolo III, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.