Menù di navigazione

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 21
Nucleo regionale di valutazione – VIA. Inserimento dell’articolo 47 bis nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 47 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
Art. 47 bis - Nucleo regionale di valutazione – VIA
1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione – VIA, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'articolo 47, comma 3, con funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta Regionale, per la procedura di VIA e per il rilascio del parere di cui all’articolo 63. In tali casi, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, ed è coordinato dalla medesima.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti e definisce le modalità di funzionamento del nucleo. L'attività svolta dai componenti del nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.
3. Il nucleo non opera nelle procedure coordinate di VIA ed AIA di cui all’articolo 73 bis.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.