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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 20
Strutture operative e supporto tecnico. Sostituzione dell’articolo 47 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 47 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 47 - Strutture operative e supporto tecnico
1. L’autorità competente svolge un’istruttoria interdisciplinare tramite la struttura operativa di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente relativamente alle procedure di VIA di competenza regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
3. Per le procedure di VIA di competenza regionale, la struttura operativa di cui al comma 2, per le esigenze tecnico scientifiche connesse alle attività di istruttoria interdisciplinare, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, si avvale del supporto:
a) dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale 22 giugno 2009 n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);
b) dell'azienda sanitaria competente per territorio, per quanto attiene i profili di tutela della salute pubblica;
c) dell’Istituto regionale programmazione economica della Toscana (IRPET) per i profili attinenti alla valutazione dei fattori socio-economici, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 152/2006 ;
d) degli uffici regionali competenti per profili attinenti la valutazione degli impatti sui fattori ambientali di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006 .
4. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi anche del supporto dell’ARPAT nelle forme e nei limiti previsti dalla l.r. 30/2009 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.