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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 2
Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10/2010 le parole “
direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del parlamento
europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 e con la direttiva 2003/35/CE,
” sono sostituite dalle seguenti: “
direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
”.
2. Alla lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10/2010 le parole “
direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento,
” sono sostituite dalle seguenti: “
direttiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento),
”.
b ter) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale di cui al titolo IV ter ai sensi del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Sito esternoarticolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.