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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 18
Competenze degli enti parco regionali. Inserimento dell’articolo 45 ter nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 45 bis della l.r. 10/2010 , è inserito il seguente:
Art. 45 ter - Competenze degli enti parco regionali
1. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al comma 1, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere dell’ente parco regionale che si esprime nei termini di cui all’Sito esternoarticolo 25, comma 3 del d.lgs. 152/2006 , limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza.
3. Le procedure di cui al presente titolo relative ai progetti di cui al comma 1 compresi nel paragrafo 8 lettera i) dell'allegato IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 e riguardanti cave che
prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto superiore a 30.000 metri cubi, restano di competenza regionale ai sensi dell'articolo 45.
4. Gli enti parco regionali individuano l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, in conformità alle disposizioni della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.