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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 17
Competenze dei Comuni. Inserimento dell’articolo 45 bis nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 45 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
Art. 45 bis - Competenze dei comuni
1. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:
a) i progetti elencati nella lettera b) dell'allegato III alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 , limitatamente alle acque minerali e termali;
b) i progetti elencati nella lettera u) dell'allegato III alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 , limitatamente alle acque minerali e termali;
c) ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente comma, ove la modifica o l'estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 .
2. Sono altresì di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:
a) i progetti elencati nel paragrafo 1, alle lettere b), e), f) dell'allegato IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 ;
b) i progetti elencati nel paragrafo 2, alla lettera b), dell'allegato IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 , limitatamente alle acque minerali e termali;
c) i progetti elencati nel paragrafo 3, alle lettere g), h), dell'allegato IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 ;
d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 :
1) alle lettere a), b), c), e), l), m), p);
2) alle lettere g), h) limitatamente alle strade comunali;
3) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale;
e) i progetti elencati nel paragrafo 8 dell'allegato IV alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 :
1) alle lettere a), b), c), d), q), r);
2) alla lettera i), limitatamente ai progetti relativi alle torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi;
f) i progetti di cui al comma 1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
g) le modifiche od estensioni di progetti di cui al presente articolo, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III alla Sito esternoparte seconda del d.lgs. 152/2006 ).
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più comuni, l'autorità competente all'espletamento delle procedure è il comune che risulta interessato in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento degli altri comuni ai sensi dell'articolo 46.
4. I comuni individuano, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.