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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 12
Disposizioni attuative. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 38 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 38 - Disposizioni attuative
1. La Regione disciplina, con regolamento, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina inoltre le modalità per l'effettuazione dell’analisi e della valutazione ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 1/2015 nonché l'eventuale necessità di integrazione del NURV, quale autorità competente per la VAS, per specifiche competenze.
3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011, n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 35 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.