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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 4 marzo 2016

Art. 11
Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 10/2010 le parole “
o di altra regione
” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, di enti parco regionali o di altre regioni, la Regione si esprime mediante parere della struttura regionale competente in materia di VAS che provvede al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture interne competenti per materia e degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello sub regionale interessati.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.