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Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16

Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico Sito esternodella legge 22 marzo 1900, n. 195 e Sito esternodella legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare la parte III;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002 , alla legge regionale n. 67/2003 , alla legge regionale n. 41/2005 , alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014 );


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. La modifica della l.r. 79/2012 si rende necessaria in conseguenza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di difesa del suolo di cui al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 22/2015 ;


2. In particolare, viene meno la necessità di garantire una rappresentanza delle province all’interno dell’Assemblea del consorzio (con conseguente rideterminazione della sua composizione) nonché la necessità di prevedere l’obbligatorio avvalimento dei consorzi di bonifica nell’esercizio delle funzioni oggi trasferite alla Regione, la quale si riserva comunque tale facoltà, previa stipula di convenzione;


3. Al fine di rendere omogenee ed uniformi su tutto il territorio regionale le modalità per l'espletamento delle elezioni degli organi consortili, le suddette modalità sono disciplinate con regolamento, ivi compresa la disciplina delle modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8; le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono disciplinate con legge;


4. In relazione ai bilanci dei consorzi di bonifica, al fine di garantire uno snellimento delle procedure e al contempo una valutazione degli stessi da parte di organismi certificati, si prevede che le certificazioni avvengano sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale per l'armonizzazione e l'uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio e i connessi principi contabili;


5. Al fine di assicurare azioni organiche, nonché la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori toscani ricadenti nei comprensori interregionali, sono state previste specifiche ed ulteriori forme di collaborazione tra i consorzi interessati rispetto a quelle già individuate con le intese stipulate tra le regioni interessate;


6. Si rende, altresì, necessario poter conferire, previa stipula di convenzione, la possibilità ai consorzi di operare anche al di fuori del proprio comprensorio di riferimento, in particolare nel comprensorio interregionale, per lo svolgimento di attività che non siano di competenza del consorzio interregionale ma siano necessarie al fine di salvaguardare gli interventi e le attività svolte nel comprensorio del consorzio di bonifica regionale. In tal caso i costi delle suddette attività sono finanziati interamente con le risorse pubbliche;


7. Abrogato. (1)

Punto soppresso con l.r. 28 giugno 2016, n. 40, art. 7.



8. Le altre modifiche alla l.r. 79/2012 sono conseguenti alla istituzione della conferenza per la difesa del suolo di cui all’articolo 4 della l.r. 80/2015 in sostituzione della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui di cui all'articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 , abrogata dalla medesima l.r. 80/2015 ;


9. Si è reso necessario apportare modifiche alla l.r. 80/2015 al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio regionale lo svolgimento della manutenzione straordinaria e del pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 nonché delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria, prevedendo che le stesse siano esercitate direttamente dalla Regione;


10. È necessario garantire l’entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015 ;


Approva la presente legge


CAPO I
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 )
Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 79/2012
1. Il punto 9 del preambolo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ) è abrogato.
2. Al punto 10 del preambolo della l.r. 79/2012 la parola "
annuale
" è sostituita dalla seguente: "
operativo
".
3. Al punto 11 del preambolo della l.r. 79/2012 la parola "
annuale
" è sostituita dalla seguente: "
operativo
" e le parole: "
indirizzi e obiettivi del piano ambientale ed energetico regionale (PAER)
" sono sostituite dalle seguenti: "
atti di pianificazione regionale
".
Art. 2
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 79/2012
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 79/2012 le parole:"
del programma regionale di sviluppo e del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla
legge regionale 19 marzo 2007 n. 14
(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)
" sono sostituite dalle seguenti "
degli atti di pianificazione regionale
".
Art. 3
Opere di bonifica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 79/2012
h) le opere connesse all’attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali;
”.
Definizioni. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 79/2012
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 79/2012 dopo la parola "
ed
" sono aggiunte le seguenti: "
a gestire
".
Art. 5
Comprensori di bonifica. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 79/2012
1. All'articolo 5 della l.r. 79/2012 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2 bis. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica di cui alla presente legge, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.
”.
Art. 6
Modificazioni dei comprensori. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 79/2012 le parole: “
sentita la conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'
articolo 12-sexies della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91
(Norme per la difesa del suolo),
” sono sostituite dalle seguenti: “
sentita la conferenza per la difesa del suolo di cui all'
articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri),
”.
Art. 7
Partecipazione al consorzio. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 79/2012
1. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 79/2012 le parole: “
lo statuto del consorzio
” sono sostituite dalle seguenti: “
il regolamento di cui all’articolo 11, comma 5
”.
Art. 8
Diritto di voto. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 79/2012
1. Al comma 8 dell’articolo 10 della l.r. 79/2012 le parole: “
nello statuto
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel regolamento di cui all’articolo 11, comma 5
”.
Art. 9
Svolgimento delle elezioni. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 79/2012
1. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'elezione degli organi
consortili, ivi comprese le modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8.
”.
Art. 10
Cause di ineleggibilità. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 11 bis Cause di ineleggibilità
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento non possono essere eletti quali membri delle assemblee di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull’amministrazione del consorzio;
f) i dipendenti del consorzio;
g) coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione.
2. Non possono essere contemporaneamente membri dell’assemblea gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.
3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.
”.
Art. 11
Cause di incompatibilità. Inserimento dell’articolo 11 ter nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 11 bis della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 11 ter Cause di incompatibilità
1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, la carica di membro dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:
a) presidente, consigliere o assessore regionale, presidente o consigliere provinciale, sindaco metropolitano o consigliere della città metropolitana, sindaco o assessore comunale, presidente, componente della giunta o consigliere di unione dei comuni, ricadenti, anche parzialmente, all’interno del comprensorio consortile;
b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture consortili;
c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);
d) il trovarsi legalmente in mora per un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;
e) il trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità di cui all'articolo 11 bis.”
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che
sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.
3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.
”.
Art. 12
Decadenza. Inserimento dell’articolo 11 quater nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 11 ter della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 11 quater Decadenza
1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconferibilità ai sensi della presente legge e della vigente normativa in materia.
2. La decadenza per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14 è pronunciata dall'assemblea nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all’elezione:
a) sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 11 bis e 11 ter;
b) i membri dell'assemblea si rendano colpevoli di violazioni di legge, di violazioni alle norme statuarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il consorzio e che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché assumano comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo;
c) i membri dell’assemblea, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni dell’assemblea.
3. Per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
4. Per le persone giuridiche e per le società di persone la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
5. I membri di cui alla lettera d) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 14, decadono con la cessazione del mandato di sindaco, di sindaco metropolitano, alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica. In tal caso subentra il nuovo sindaco o il nuovo sindaco metropolitano in rappresentanza del medesimo comune o città metropolitana. Il subentrante resta in carica quale membro dell'assemblea per il rimanente periodo di validità dell'assemblea stessa.
”.
Art. 13
Statuto. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 79/2012
1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 79/2012 sono abrogate.
Art. 14
Assemblea consortile. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 la parola: “
province,
” è soppressa.
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali).
”.
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all’allegato B della
l.r. 68/2011
.
”.
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
l.r. 68/2011
.
”.
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
l.r. 68/2011
.
”.
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
l.r. 68/2011
.
”.
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della
l.r. 68/2011
.
”.
14. Al comma 8 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 le parole: "
dei due terzi dei membri di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
" sono sostituite dalle seguenti: “
dei membri di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
”.
15. Al comma 10 dell’articolo 14 della l.r. 79/2012 le parole: "
della maggioranza dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei voti dei presenti
" sono sostituite dalle seguenti: "
dei tre quarti dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti
".
Art. 15
Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 79/2012
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
1. L'assemblea consortile approva il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
2. L’assemblea consortile approva:
a) il bilancio preventivo economico entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 79/2012 , è inserito il seguente:
2 bis. I bilanci del consorzio di bonifica sono certificati da società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
”.
4. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 20 della l.r. 79/2012 , è inserito il seguente:
2 ter. Ai fini di cui al comma 2 bis le società di revisione certificano il rispetto delle direttive di cui al comma 1, anche tenendo conto e in coerenza con i principi contabili dell’Organismo italiano di contabilità di cui all’
Sito esternoarticolo 9 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
(Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali)
”.
Art. 16
Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 79/2012 le parole: “
con il supporto della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'
articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 ” sono soppresse.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 79/2012 le parole: “
documento annuale per la difesa del suolo di cui all'
articolo 12 quinquies della l.r. 91/1998
,
” sono sostituite dalle seguenti: “
documento operativo per la difesa del suolo di cui all'
articolo 3 della l.r. 80/2015
,
”.
3. Le lettere h) ed n) del comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 79/2012 sono abrogate.
Art. 17
Funzioni del consorzio di bonifica. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 79/2012
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 79/2012 dopo le parole: "
manutenzione ordinaria
" sono inserite le seguenti "
e gestione in efficienza
".
3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 prima delle parole: "
all’esercizio
" sono inserite le seguenti: "
al pronto intervento,
".
4. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
2. Il consorzio di bonifica può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica interregionali confinanti con il proprio comprensorio, nell’ambito del comprensorio interregionale di questi ultimi, le attività di cui al comma 1 connesse e funzionali agli interventi e alle attività svolte nel proprio comprensorio regionale.
”.
Art. 18
Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 79/2012
1. Il comma 3 dell’articolo 24 della l.r.79/2012 è sostituito dal seguente:
3. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettera d), sono finanziati nella misura massima del 25 per cento con il contributo consortile e, per la restante parte, con le risorse
pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
4. I costi derivanti dalle attività di cui all'
articolo 2, comma 2, della l.r. 80/2015
, sono
finanziati interamente con le risorse del bilancio regionale, fatta eccezione per le attività di cui al comma 4 bis.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
4 bis. I costi derivanti dallo svolgimento, previa stipula di convenzione, delle attività di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera f bis), della l.r. 80/2015
e delle attività di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e),
e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di cui alla lettera g), del medesimo articolo, sono finanziati nella misura massima del 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche.
”.
4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 24 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
4 ter. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 2, sono finanziati interamente con le risorse pubbliche.
”.
Art. 19
Proposta relativa al piano delle attività di bonifica. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 79/2012 le parole: “
30 settembre
" sono sostituite dalle seguenti "
30 novembre
".
Art. 20
Piano delle attività di bonifica. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 79/2012 le parole: “
nell'ambito del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'
articolo 12 quinquies della l.r. 91/1998
, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'
articolo 12 sexies della medesima l.r. 91/1998
.
” sono sostituite dalle seguenti: “
nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'
articolo 3 della l.r. 80/2015
.
”.
3. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 26 è aggiunta la seguente:
"
f bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali d’irrigazione.
”.
Art. 21
Interventi urgenti. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 79/2012
1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 79/2012 le parole: “
documento annuale per la difesa del suolo di cui all'
articolo 12 quinquies della l.r. 91/1998
.
” sono sostituite dalle seguenti: “
documento operativo per la difesa del suolo di cui all'
articolo 3 della l.r. 80/2015
.
”.
Art. 22
Piano di classifica e perimetro di contribuenza. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 79/2012
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
"
2 bis. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell’informazione geografica del sistema informativo territoriale ed ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con i consorzi di bonifica in forma associata.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 79/2012 le parole: “
conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'
articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 ” sono sostituite dalle seguenti: “
conferenza per la difesa del suolo di cui all'
articolo 4 della l.r. 80/2015
.
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 79/2012 le parole: “
i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.
” sono sostituite dalle seguenti: “
il procedimento prosegue in assenza dei pareri.
”.
Art. 23
Realizzazione delle opere di competenza del consorzio. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 79/2012
1. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
1. Il consorzio di bonifica provvede alla redazione e all’approvazione dei progetti degli interventi di propria competenza, previa acquisizione dell'omologazione della struttura regionale territorialmente competente.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 79/2012 le parole: “
da parte della struttura regionale competente
” sono soppresse.
4. Il comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
"
4. Ai fini di cui all'
articolo 8 della l.r. 80/2015
e all'articolo 32, comma 5, della presente legge, il consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale territorialmente competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate dal medesimo.
”.
Art. 24
Concessioni, licenze e permessi. Modifiche all’articolo 31 bis della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 31 bis della l.r. 79/2012 le parole: “
del competente ufficio della provincia relativamente alla tutela delle acque pubbliche
” sono sostituite dalle seguenti: “
della struttura regionale territorialmente competente
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 31 bis della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
4. All’accertamento delle violazioni di cui al r.d. 368/1904, nonché a tutti i connessi adempimenti amministrativi, provvedono i soggetti indicati nel medesimo decreto.
”.
Art. 25
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 79/2012 le parole: "
dal PAER
" sono sostituite dalle seguenti "
negli atti di programmazione regionale
“ e le parole: "
dal documento annuale per la difesa del suolo di cui all'
articolo 12 quinquies della l.r. 91/1998
.
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal documento operativo per la difesa del suolo di cui all'
articolo 3 della l.r. 80/2015
.
”.
Art. 26
Abrogato.
Art. 27
Disposizioni transitorie
1. I presidenti delle province cessano dalla carica di membri dell’assemblea consortile di cui all’articolo 14 della l.r. 79/2012 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1, il Consiglio delle autonomie locali effettua le nomine necessarie ad integrare la nuova composizione dell’assemblea consortile, ferma restando la partecipazione dei sindaci già nominati che decadono con la cessazione del relativo mandato.
3. Fino alla data di cui al comma 2 l'assemblea si considera validamente costituita.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater della l.r. 79/2012 si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I membri dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, in carica alla data di cui al comma 4, e che da tale data incorressero in una della cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute, rimangono in carica fino alla scadenza dell’assemblea consortile.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)
Art. 28
Modifiche al preambolo della l.r. 80/2015
1. Il punto 7 del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)è sostituito dal seguente:
7. La Regione svolge funzioni di polizia idraulica e compiti di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione, individuato ai sensi dell'
articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012
e sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria. La Regione esercita altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere idrauliche di seconda categoria, la manutenzione straordinaria sul reticolo di gestione ed idrografico e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria. Il servizio di piena e vigilanza viene esercitato dalla Regione sulle sole opere idrauliche di seconda categoria di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell'
articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012
;
”.
Art. 29
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 80/2015
f bis) manutenzione straordinaria del reticolo di gestione ed idrografico individuato ai sensi dell'
articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012
e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;
”.
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 80/2015 , le parole: “
su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi dell'
articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012
, nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell’
articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012
,
” sono sostituite dalle seguenti: “
su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'
articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012
, nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione,
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 80/2015 dopo le parole: “
lettere e), f),
” è inserita la seguente: “
f bis),
”.
CAPO III
Disposizioni sull’entrata in vigore
Art. 30
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto soppresso con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato conl.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.