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Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 89/1998 , 9/2010 , 69/2011 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 2
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia ed in particolare:
a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;
b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all’
Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6-bis;
c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213
Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla
Sito esternoparte II, titolo III bis, del medesimo d.lgs. 152/2006
, ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all'articolo 21;
d) il controllo, con il supporto dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e più in generale sulle attività di gestione dei rifiuti, di intermediazione e di commercio, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, fatte salve le funzioni di controllo sul territorio svolte dagli organi di polizia giudiziaria e ferme restando le competenze dei comuni di cui all'
Sito esternoarticolo 262, comma 1, del d.lgs. 152/2006
;
e) le funzioni relative alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’
Sito esternoarticolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
);
f) il rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale, dell'autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 59/2013
, nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo decreto;
g) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all’
Sito esternoarticolo 191 del d.lgs. 152/2006
, nonché la promozione e l'adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo;
h) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal
Sito esternod.lgs. 152/2006
;
i) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei
rifiuti, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:
1) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza;
2) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’
Sito esternoarticolo 195, comma 2, lettera a), del d.lgs. 152/2006
, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'articolo 30-quater, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla
Sito esternolegge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
l) la redazione di:
1) linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’
Sito esternoarticolo 195, comma 1, lettera r), del d.lgs. 152/2006
;
2) un disciplinare per l’esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di bonifica.
m) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 9, nonché dei contributi di cui all'articolo 3;
n) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;
o) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 194, comma 7, del
Sito esternod.lgs. 152/2006
;
p) tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi
Sito esternodel titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/2006
, e non riservate ai comuni dalla
legge regionale 10 luglio 2006, n. 30
(Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati).”.
2. Al
comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998
le parole: “di cui al comma 1, lettera c),” sono sostituite dalle seguenti: “di gestione dei rifiuti
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.