Menù di navigazione

Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 89/1998 , 9/2010 , 69/2011 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 54
Disposizioni transitorie
1. I dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici provinciali facenti parte del Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati, di cui all’articolo 8 ter della l.r. 25/1998 , nonché i rappresentanti delle province facenti parte del Comitato regionale di coordinamento, di cui all’articolo 15 bis della l.r. 89/1998 , decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organismi rimangono validamente costituiti in assenza di tali membri.
2. Le postazioni per il rilevamento della qualità dell’aria di cui all’articolo 5 della l.r. 9/2010 sono acquisite alla proprietà delle Regione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della l.r. 22/2015 .
Art. 55
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati):
a) comma 3 dell’articolo 1;
b) articolo 8 bis;
c) lettera b) del comma 1 dell’articolo 16;
d) commi 7, 7 bis, 8 e 9 dell’articolo 20;
e) articolo 25 bis.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 1 dicembre, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico):
a) comma 2 dell’articolo 3;
b) commi 2 e 3 dell’articolo 10;
c) lettera d) del comma 2 dell’articolo 11;
d) comma 2 dell’articolo 16 bis.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente):
a) lettera f) del comma 2 e comma 4 dell’articolo 2;
b) commi 1 e 2 dell’articolo 3;
c) articolo 4;
d) comma 5 dell’articolo 5;
e) comma 6 dell’articolo 12.
Art. 56
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.