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Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 89/1998 , 9/2010 , 69/2011 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

CAPO III
Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)
Art. 34
Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010
1. I punti 15 e 16 del preambolo della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), sono abrogati.
2. Il punto 17 del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
17. Risponde a esigenze di semplificazione amministrativa l’individuazione, nell’ambito di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, di criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché delle categorie di impianti ed attività, tra cui gli impianti termici civili non disciplinati dalla
Sito esternoparte V, titolo II, del d.lgs. 152/2006
, per cui la Regione adotta le autorizzazioni generali di cui all’
Sito esternoarticolo 272 del medesimo d.lgs. 152/2006
;
”.
Art. 35
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2010
1. Prima del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:
01. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e
controllo in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole: “
per le quali le province adottano le autorizzazioni generali
” sono sostituite dalle seguenti: “
per le quali sono adottate le autorizzazioni generali
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 , è aggiunto il seguente:
4 bis.Le strutture regionali competenti provvedono:
a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla
Sito esternoparte V, titolo I, del d.lgs. 152/2006
, ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all’
Sito esternoarticolo 272 del medesimo d.lgs. 152/2006
, nel rispetto di quanto ivi previsto e secondo le modalità stabilite dal
titolo II, capo III, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
b) al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica
ambientale, dei titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'
Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
), nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo regolamento emanato con
Sito esternod.p.r. 59/2013
.
c) all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti ed attività di cui alla lettera a), all’applicazione delle sanzioni stabilite dall’
Sito esternoarticolo 279 del d.lgs. 152/2006
, nonché all’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’
Sito esternoarticolo 278 del medesimo d.lgs. 152/2006
;
d) al coordinamento dei comuni per l’elaborazione ed attuazione dei piani di azione comunale (PAC).
”.
4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 , è aggiunto il seguente:
4 ter. La Regione si avvale dell’ARPAT per le attività di controllo. La Regione può altresì avvalersi del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT per lo svolgimento delle altre funzioni di cui al comma 4 bis, nelle forme e con le modalità previste dalla
legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
”.
Art. 36
Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 2 bis della l.r. 9/2010
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:
Art. 2 bis Oneri istruttori
1. Gli importi degli oneri istruttori e delle tariffe relativi alle autorizzazioni generali di cui all’
Sito esternoarticolo 272 del d.lgs. 152/2006
, non rilasciate nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al
Sito esternod.p.r. 59/2013
ove non determinati da disposizioni nazionali, sono determinati nella misura fissa di euro 150,00, da corrispondere all'atto della presentazione della domanda.
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
”.
Art. 37
Competenze delle province e dei comuni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2010
1. Alla rubrica dell’articolo 3 della l.r. 9/2010 le parole: “
delle province e
” sono soppresse.
Art. 38
Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2010
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 9/2010 le parole: “
e sentite le province
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 9/2010 è aggiunto il seguente:
6 bis. La Regione provvede altresì alla gestione anche delle postazioni esistenti alla data di entrata in vigore della
legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15
(Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della
l.r. 22/2015
nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), non facenti parte delle rete regionale di rilevamento.
Art. 39
Rapporto annuale sulla qualità dell’aria ambiente e informazione al pubblico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 9/2010 le parole: “
, le province
” sono soppresse.
Art. 40
Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 9/2010 le parole: “
, alle province
” sono soppresse.
Art. 41
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2010
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale approva, con apposito regolamento, le modalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 4 bis, lettere a) e b), e le modalità tecniche per lo svolgimento dei controlli di cui alla lettera c) del medesimo comma 4 bis.
”.
Art. 42
Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 9/2010
1. Al comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 9/2010 le parole: “
e gli indirizzi per il coordinamento provinciale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f)
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.