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Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 89/1998 , 9/2010 , 69/2011 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull’inquinamento acustico);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);


Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998 , alla l.r. 61/2007 , alla l.r. 20/2006 , alla l.r. 30/2005 , alla l.r. 91/1998 , alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007 );


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l’anno 2016);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’8 gennaio 2016;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 gennaio 2016;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), della l.r. 22/2015 , occorre procedere all’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, di tutela della qualità dell’aria e di inquinamento acustico mediante l’espressa attribuzione alla Regione delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze;


2. Per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti, tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Sito esternol. 56/2014 e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché al fine di superare la frammentazione delle competenze in tale materia e garantire quindi una più efficace ed efficiente azione amministrativa, risulta opportuno allocare in capo alla Regione anche le residue funzioni che la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 ), ha riservato alle province e alla Città metropolitana di Firenze;


3. L’accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, con l’unica eccezione delle competenze provinciali di natura urbanistica relative all’individuazione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti, fa venir meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti, mentre rimane confermato, con una diversa composizione, il Comitato per la bonifica dei siti inquinati, materia in cui rimangono ferme le competenze già attribuite ai comuni dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati);


4. In materia di inquinamento acustico sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative, svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, riguardanti, in particolare, l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione dei piani comunali di risanamento acustico nonché la vigilanza ed il controllo sugli ambiti territoriali sovra comunali;


5. Poiché la l.r. 22/2015 trasferisce alla Regione le funzioni relative alle sole strade regionali, le province e la Città metropolitana di Firenze rimangono gli enti competenti, in qualità di soggetti gestori delle infrastrutture, all’elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di contenimento del rumore, nonché all’attuazione dei relativi interventi, previsti dalla normativa nazionale per gli assi stradali provinciali;


6. In materia di tutela della qualità dell’aria sono trasferite alla Regione le funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, con particolare riferimento a quelle autorizzative, di controllo e di coordinamento della pianificazione al livello comunale;


7. L’accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative fa venir meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento, organismo già istituito presso la Giunta regionale per assicurare il raccordo e coordinamento tra Regione e province;


8. Le modifiche della l.r. 69/2011 si rendono necessarie al fine di eliminare ogni riferimento a competenze provinciali in materia di gestione dei rifiuti e risorse idriche trasferite alla Regione;


9. In considerazione dell’urgenza della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015 , in materia di gestione dei rifiuti, di tutela della qualità dell’aria, di inquinamento acustico, è necessario garantire l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 1
Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.), la parola: “
Province,
” è soppressa.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998 dopo le parole: “
le province
” sono inserite le seguenti: “
e la Città metropolitana di Firenze
”.
Art. 2
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia ed in particolare:
a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;
b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all’
Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6-bis;
c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213
Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla
Sito esternoparte II, titolo III bis, del medesimo d.lgs. 152/2006
, ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all'articolo 21;
d) il controllo, con il supporto dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e più in generale sulle attività di gestione dei rifiuti, di intermediazione e di commercio, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, fatte salve le funzioni di controllo sul territorio svolte dagli organi di polizia giudiziaria e ferme restando le competenze dei comuni di cui all'
Sito esternoarticolo 262, comma 1, del d.lgs. 152/2006
;
e) le funzioni relative alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’
Sito esternoarticolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
);
f) il rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale, dell'autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 59/2013
, nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo decreto;
g) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all’
Sito esternoarticolo 191 del d.lgs. 152/2006
, nonché la promozione e l'adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo;
h) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal
Sito esternod.lgs. 152/2006
;
i) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei
rifiuti, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:
1) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza;
2) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’
Sito esternoarticolo 195, comma 2, lettera a), del d.lgs. 152/2006
, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'articolo 30-quater, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla
Sito esternolegge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
l) la redazione di:
1) linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’
Sito esternoarticolo 195, comma 1, lettera r), del d.lgs. 152/2006
;
2) un disciplinare per l’esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di bonifica.
m) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 9, nonché dei contributi di cui all'articolo 3;
n) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;
o) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 194, comma 7, del
Sito esternod.lgs. 152/2006
;
p) tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi
Sito esternodel titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/2006
, e non riservate ai comuni dalla
legge regionale 10 luglio 2006, n. 30
(Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati).”.
2. Al
comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998
le parole: “di cui al comma 1, lettera c),” sono sostituite dalle seguenti: “di gestione dei rifiuti
”.
Art. 3
Competenze delle province. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 25/1998
1. L’articolo 6 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 6 Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze
1. Le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
”.
Art. 4
Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano proposto, lo stesso è integrato a cura della Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.
”.
Art. 5
Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati. Modifiche all’articolo 8 ter della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 8 ter della l.r. 25/1998 la parola “
, provinciali
” è soppressa.
2. Il comma 2 dell’articolo 8 ter della l.r. 25/1998 è sostituito con il seguente:
2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dal dirigente responsabile, o suo delegato, della struttura regionale competente, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai cinque comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali.
”.
Art. 6
Effetti del piano regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998
1. Al comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 le parole: “
dalla provincia competente per territorio
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
Art. 7
Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 25/1998
1. Il comma 2 bis dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2 bis. I comuni, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere i dati sulla gestione dei rifiuti in loro possesso richiesti dall’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dall'ARPAT, necessari all'esercizio delle attività istituzionali di tali enti di cui, rispettivamente, alla
l.r. 87/2009
ed alla
l.r. 30/2009
. L’ARPAT al fine di garantire l'acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” i dati relativi al modello unico di dichiarazione di cui alla
Sito esternolegge 25 gennaio 1994, n. 70
(Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). La trasmissione dei dati avviene in coerenza con le disposizioni contenute nel
Sito esternotitolo I, capo I della legge 23 luglio 2009, n. 40
(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ed avvalendosi dei flussi informativi in conformità alle modalità e agli standard tecnologici previsti dalla
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
”.
2. Al comma 2 ter dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 le parole: “
ed agli ambiti territoriali ottimali
” sono soppresse.
Art. 8
Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 25/1998
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 25/1998 la parola “
Province
” è sostituita con la seguente “
comuni
”.
Art. 9
Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 25/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 17 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, la Regione tiene conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto negli atti di pianificazione vigenti.
”.
Art. 10
Attività sperimentali. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 25/1998 le parole: “
E’ competenza della
Giunta regionale autorizzare
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione autorizza le
”.
Art. 11
Interventi di bonifica. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 25/1998
1. Al comma 10 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 le parole: “
di cui all'art. 17, comma 4, del decreto,
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui alla
legge regionale 10 luglio 2006, n. 30
(Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati),
”.
2. Al comma 11 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 la parola “
Provincia
” è sostituita con la seguente: “
Regione
”.
Art. 12
Disposizioni relative ai siti minerari. Modifiche all’articolo 20 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 20 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
ai comuni e alla province competenti per territorio.
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai comuni competenti per territorio e alla Regione.
”.
Art. 13
Acque di miniera. Modifiche all’articolo 20 ter della l.r. 25/1998
1. Al comma 4 dell’articolo 20 ter della l.r. 25/1998 le parole: “
da parte della provincia nel cui territorio ricade la concessione mineraria
” sono sostituite dalle seguenti: “
da parte della Regione
”.
Art. 14
Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 20 novies della l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 20 octies della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
Art. 20 novies Oneri istruttori
1. Gli importi e le modalità, di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni di cui all’articolo 5, non rilasciate nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al
Sito esternod.p.r. 59/2013
o nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte II, titolo III bis del medesimo
Sito esternod.lgs. 152/2006
, ove non determinati da disposizioni nazionali, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei costi delle attività svolte nell’ambito dell’istruttoria del procedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3.
2. Per le istanze relative alla bonifica dei siti inquinati, gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi al rilascio dei titoli sostituiti dall’autorizzazione regionale di cui all’
Sito esternoarticolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006
, in misura non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 5.000,00 euro, tenendo conto:
a) della tipologia d'istanza ai sensi della parte IV,
Sito esternotitolo V, del d.lgs. 152/2006
;
b) della complessità dell'intervento per le ipotesi di cui all'
Sito esternoarticolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006
.
3. Per le istanze non ricomprese nel comma 2, gli importi di cui al comma 1 sono determinati, in misura non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenendo conto della complessità istruttoria, valutata anche in relazione alla tipologia del titolo autorizzatorio e dell'istanza.
4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo nonché la quota percentuale da destinare ad ARPAT.
5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
”.
Art. 15
Piani di ambito. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 25/1998
1. Il comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale, nonché sul sito istituzionale dei comuni e della Regione, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante è data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine la Regione può prescrivere alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le modifiche necessarie a rendere il
piano di ambito conforme al piano regionale. I comuni trasmettono tempestivamente alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le osservazioni ricevute.
”.
Art. 16
Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni. Modifiche all’articolo 28 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 5 dell’articolo 28 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
dall'attestazione della provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall'attestazione della Regione
”.
Art. 17
Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 25/1998
1. Al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 25/1998 le parole: “
la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione.
”.
Art. 18
Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998
1. Il comma 11 dell’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
11. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 5 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla
legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).
”.
Art. 19
Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Modifiche all’articolo 30 quinquies della l.r. 25/1998
12.Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 4 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla
l.r. 14/2007
.
”.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
Art. 20
Programmazione in materia di inquinamento acustico. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 89/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 1 bis della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), le parole: “
Con le deliberazioni di attuazione annuali del PAER, di cui all’
articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49
(Norme in materia di programmazione regionale)
” sono sostituite dalle seguenti: “
Con le deliberazioni di attuazione del PAER, di cui all’
articolo 3 bis della l.r. 14/2007 ”.
Art. 21
Compiti delle Province. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 89/1998
1. La rubrica dell’articolo 3 della l.r. 89/1998 è sostituita dalla seguente: “
Compiti delle Province e della Città metropolitana di Firenze.
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 89/1998 dopo le parole: “
Le Province
” sono inserite le seguenti: “
e la Città metropolitana di Firenze
”.
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 89/1998 , le parole: “l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio)
”.
4. Al comma 2 bis dell’articolo 3 della l.r. 89/1998 dopo le parole: “
Le Province
” sono inserite le seguenti: “
e la Città metropolitana di Firenze
”.
Art. 22
Catasto regionale dell’inquinamento acustico. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 89/1998
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 bis della l.r. 89/1998 dopo le parole: “
delle province
” sono inserite le seguenti: “
, della Città metropolitana di Firenze
”.
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole: “
, alla provincia
” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole: “
e la provincia
” sono soppresse.
3. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole: “
ed alla provincia territorialmente competente
” sono soppresse.
4. Al comma 8 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole: “
ed alla provincia
” sono soppresse.
Art. 24
Divieto di contatto di aree. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 89/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 1, insorgano conflitti tra comuni confinanti, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati.
”.
Art. 25
Procedura del piano comunale di risanamento acustico. Modifiche all’articolo 8 bis della l.r. 89/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 8 bis della l.r. 89/1998 le parole: “
ed alla provincia territorialmente competente
” sono soppresse.
Art. 26
Piano comunale di miglioramento acustico. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 89/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 89/1998 le parole: “
alla Provincia competente ed
” sono soppresse.
Art. 27
Relazione biennale sullo stato acustico del comune. Modifiche all’articolo 9 bis della l.r. 89/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 9 bis della l.r. 89/1998 le parole: “
e alla provincia
” sono soppresse.
Art. 28
Poteri sostitutivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 89/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 89/1998 dopo le parole: “
piano comunale di classificazione acustica di cui agli articoli 4 e 5
” sono inserite le seguenti: “
e all’approvazione del piano comunale di risanamento di cui agli articoli 8 e 8 bis
”.
Art. 29
Contributi regionali. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 89/1998
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 dopo le parole: “
alle province
” sono inserite le seguenti: “
e alla Città metropolitana di Firenze
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 le parole: “
e provinciali
” sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
2 bis. I contributi di cui al comma 2, possono essere altresì assegnati alle province e alla Città metropolitana di Firenze per le attività di monitoraggio finalizzate all’elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all’
Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005
.
”.
Art. 30
Controlli. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 89/1998
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 89/1998 le parole: “
sono esercitate dalle province, che a tal fine utilizzano le strutture dell’ARPAT, secondo quanto disposto dall’
Sito esternoarticolo 14, comma 1, della l. 447/1995
e nel rispetto delle forme e modalità stabilite dalla
l.r. 30/2009
.
” sono sostituite dalle seguenti: “
sono esercitate dalla Regione che può avvalersi dell’ARPAT.
”.
Art. 31
Compiti dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 89/1998
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 89/1998 le parole: “
anche alle Province ed
” sono soppresse.
Art. 32
Comitato regionale di coordinamento. Modifiche all’articolo 15 bis della l.r. 89/1998
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 15 bis della l.r. 89/1998 le parole: “
ed uno delle province nominati
” sono sostituite dalla seguente “
nominato
”.
Art. 33
Tecnico competente. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 89/1998
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 89/1998 le parole: “
alla Provincia competente
” sono sostituite dalle seguenti “
alla Regione
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 89/1998 le parole: “
La Provincia
” sono sostituite dalle seguenti “
La Regione
”.
CAPO III
Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)
Art. 34
Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010
1. I punti 15 e 16 del preambolo della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), sono abrogati.
2. Il punto 17 del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
17. Risponde a esigenze di semplificazione amministrativa l’individuazione, nell’ambito di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, di criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché delle categorie di impianti ed attività, tra cui gli impianti termici civili non disciplinati dalla
Sito esternoparte V, titolo II, del d.lgs. 152/2006
, per cui la Regione adotta le autorizzazioni generali di cui all’
Sito esternoarticolo 272 del medesimo d.lgs. 152/2006
;
”.
Art. 35
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2010
1. Prima del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:
01. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e
controllo in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole: “
per le quali le province adottano le autorizzazioni generali
” sono sostituite dalle seguenti: “
per le quali sono adottate le autorizzazioni generali
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 , è aggiunto il seguente:
4 bis.Le strutture regionali competenti provvedono:
a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla
Sito esternoparte V, titolo I, del d.lgs. 152/2006
, ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all’
Sito esternoarticolo 272 del medesimo d.lgs. 152/2006
, nel rispetto di quanto ivi previsto e secondo le modalità stabilite dal
titolo II, capo III, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
b) al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica
ambientale, dei titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'
Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
), nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo regolamento emanato con
Sito esternod.p.r. 59/2013
.
c) all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti ed attività di cui alla lettera a), all’applicazione delle sanzioni stabilite dall’
Sito esternoarticolo 279 del d.lgs. 152/2006
, nonché all’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’
Sito esternoarticolo 278 del medesimo d.lgs. 152/2006
;
d) al coordinamento dei comuni per l’elaborazione ed attuazione dei piani di azione comunale (PAC).
”.
4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 , è aggiunto il seguente:
4 ter. La Regione si avvale dell’ARPAT per le attività di controllo. La Regione può altresì avvalersi del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT per lo svolgimento delle altre funzioni di cui al comma 4 bis, nelle forme e con le modalità previste dalla
legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
”.
Art. 36
Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 2 bis della l.r. 9/2010
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:
Art. 2 bis Oneri istruttori
1. Gli importi degli oneri istruttori e delle tariffe relativi alle autorizzazioni generali di cui all’
Sito esternoarticolo 272 del d.lgs. 152/2006
, non rilasciate nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al
Sito esternod.p.r. 59/2013
ove non determinati da disposizioni nazionali, sono determinati nella misura fissa di euro 150,00, da corrispondere all'atto della presentazione della domanda.
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
”.
Art. 37
Competenze delle province e dei comuni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2010
1. Alla rubrica dell’articolo 3 della l.r. 9/2010 le parole: “
delle province e
” sono soppresse.
Art. 38
Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2010
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 9/2010 le parole: “
e sentite le province
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 9/2010 è aggiunto il seguente:
6 bis. La Regione provvede altresì alla gestione anche delle postazioni esistenti alla data di entrata in vigore della
legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15
(Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della
l.r. 22/2015
nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), non facenti parte delle rete regionale di rilevamento.
Art. 39
Rapporto annuale sulla qualità dell’aria ambiente e informazione al pubblico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 9/2010 le parole: “
, le province
” sono soppresse.
Art. 40
Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 9/2010 le parole: “
, alle province
” sono soppresse.
Art. 41
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2010
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale approva, con apposito regolamento, le modalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 4 bis, lettere a) e b), e le modalità tecniche per lo svolgimento dei controlli di cui alla lettera c) del medesimo comma 4 bis.
”.
Art. 42
Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 9/2010
1. Al comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 9/2010 le parole: “
e gli indirizzi per il coordinamento provinciale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f)
” sono soppresse.
CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998 , alla l.r. 61/2007 , alla l.r. 20/2006 , alla l.r. 30/2005 , alla l.r. 91/1998 , alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007 )
Art. 43
Funzioni dell’assemblea. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 69/2011
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998 , alla l.r. 61/2007 , alla l.r. 20/2006 , alla l.r. 30/2005 , alla l.r. 91/1998 , alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007 ), è sostituita dalle seguente:
f) alla determinazione, ai fini dell’approvazione da parte della competente autorità nazionale:
1) della tariffa di base del servizio di cui all'
Sito esternoarticolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006
, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all’articolo 13;
2) della tariffa per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche contaminate, di cui all’
Sito esternoarticolo 155 del d.lgs. 152/2006
;
”.
Art. 44
Funzioni del direttore generale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 69/2011
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 69/2011 le parole: “
secondo quanto disposto all’articolo 5 , commi 2, 3 e 6 e all’
articolo 11, comma 2, della l.r. 20/2006
;
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla
l.r. 20/2006
;
”.
2. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 69/2011 le parole: “
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 del (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).
” sono sostituite dalle seguenti: “
secondo le determinazioni della competente autorità nazionale.
”.
Art. 45
Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 69/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 69/2011 le parole: “
nel piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’
articolo 14 bis della l.r. 91/1998
, ove esistente
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel documento per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee di cui all’
articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
Art. 46
Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 69/2011
1. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 69/2011 le parole: “
può avvalersi dei comuni e delle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito
presso altro ente locale
”.
Art. 47
Relazione annuale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 69/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 69/2011 le parole: “
delle province
” sono soppresse.
Art. 48
Individuazione degli interventi strategici e di quelli necessari alla sostenibilità del sistema. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 69/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 69/2011 le parole: “
sentite le province,
” sono soppresse.
Art. 49
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 69/2011
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 69/2011 le parole: “
comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia
” sono sostituite dalle seguenti: “
comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 69/2011 le parole: “
, le province
” sono soppresse.
Art. 50
Assemblea. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 69/2011
1. Il comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:
4. Alle sedute dell'assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.
”.
Art. 51
Relazione annuale. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 69/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 69/2011 le parole: “
, delle province
” sono soppresse”.
Art. 52
Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 69/2011
1. Al comma 6 dell’articolo 49 della l.r. 69/2011 le parole: “
alle province,
” sono soppresse”.
CAPO V
Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
Art. 53
Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2015
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “
fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni in materia di competenza esclusiva dello Stato
” sono sostituite dalle seguenti: “
fatte salve le competenze di enti diversi dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, individuati con disposizioni nazionali nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.
”.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 54
Disposizioni transitorie
1. I dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici provinciali facenti parte del Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati, di cui all’articolo 8 ter della l.r. 25/1998 , nonché i rappresentanti delle province facenti parte del Comitato regionale di coordinamento, di cui all’articolo 15 bis della l.r. 89/1998 , decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organismi rimangono validamente costituiti in assenza di tali membri.
2. Le postazioni per il rilevamento della qualità dell’aria di cui all’articolo 5 della l.r. 9/2010 sono acquisite alla proprietà delle Regione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della l.r. 22/2015 .
Art. 55
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati):
a) comma 3 dell’articolo 1;
b) articolo 8 bis;
c) lettera b) del comma 1 dell’articolo 16;
d) commi 7, 7 bis, 8 e 9 dell’articolo 20;
e) articolo 25 bis.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 1 dicembre, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico):
a) comma 2 dell’articolo 3;
b) commi 2 e 3 dell’articolo 10;
c) lettera d) del comma 2 dell’articolo 11;
d) comma 2 dell’articolo 16 bis.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente):
a) lettera f) del comma 2 e comma 4 dell’articolo 2;
b) commi 1 e 2 dell’articolo 3;
c) articolo 4;
d) comma 5 dell’articolo 5;
e) comma 6 dell’articolo 12.
Art. 56
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.