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Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 89/1998 , 9/2010 , 69/2011 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull’inquinamento acustico);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);


Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998 , alla l.r. 61/2007 , alla l.r. 20/2006 , alla l.r. 30/2005 , alla l.r. 91/1998 , alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007 );


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l’anno 2016);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’8 gennaio 2016;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 gennaio 2016;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), della l.r. 22/2015 , occorre procedere all’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, di tutela della qualità dell’aria e di inquinamento acustico mediante l’espressa attribuzione alla Regione delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze;


2. Per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti, tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Sito esternol. 56/2014 e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché al fine di superare la frammentazione delle competenze in tale materia e garantire quindi una più efficace ed efficiente azione amministrativa, risulta opportuno allocare in capo alla Regione anche le residue funzioni che la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 ), ha riservato alle province e alla Città metropolitana di Firenze;


3. L’accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, con l’unica eccezione delle competenze provinciali di natura urbanistica relative all’individuazione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti, fa venir meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti, mentre rimane confermato, con una diversa composizione, il Comitato per la bonifica dei siti inquinati, materia in cui rimangono ferme le competenze già attribuite ai comuni dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati);


4. In materia di inquinamento acustico sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative, svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, riguardanti, in particolare, l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione dei piani comunali di risanamento acustico nonché la vigilanza ed il controllo sugli ambiti territoriali sovra comunali;


5. Poiché la l.r. 22/2015 trasferisce alla Regione le funzioni relative alle sole strade regionali, le province e la Città metropolitana di Firenze rimangono gli enti competenti, in qualità di soggetti gestori delle infrastrutture, all’elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di contenimento del rumore, nonché all’attuazione dei relativi interventi, previsti dalla normativa nazionale per gli assi stradali provinciali;


6. In materia di tutela della qualità dell’aria sono trasferite alla Regione le funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, con particolare riferimento a quelle autorizzative, di controllo e di coordinamento della pianificazione al livello comunale;


7. L’accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative fa venir meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento, organismo già istituito presso la Giunta regionale per assicurare il raccordo e coordinamento tra Regione e province;


8. Le modifiche della l.r. 69/2011 si rendono necessarie al fine di eliminare ogni riferimento a competenze provinciali in materia di gestione dei rifiuti e risorse idriche trasferite alla Regione;


9. In considerazione dell’urgenza della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015 , in materia di gestione dei rifiuti, di tutela della qualità dell’aria, di inquinamento acustico, è necessario garantire l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.