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Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 89/1998 , 9/2010 , 69/2011 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 1
Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.), la parola: “
Province,
” è soppressa.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998 dopo le parole: “
le province
” sono inserite le seguenti: “
e la Città metropolitana di Firenze
”.
Art. 2
Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia ed in particolare:
a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;
b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all’
Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6-bis;
c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213
Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla
Sito esternoparte II, titolo III bis, del medesimo d.lgs. 152/2006
, ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all'articolo 21;
d) il controllo, con il supporto dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e più in generale sulle attività di gestione dei rifiuti, di intermediazione e di commercio, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, fatte salve le funzioni di controllo sul territorio svolte dagli organi di polizia giudiziaria e ferme restando le competenze dei comuni di cui all'
Sito esternoarticolo 262, comma 1, del d.lgs. 152/2006
;
e) le funzioni relative alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’
Sito esternoarticolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
);
f) il rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale, dell'autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’
Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 59/2013
, nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo decreto;
g) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all’
Sito esternoarticolo 191 del d.lgs. 152/2006
, nonché la promozione e l'adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo;
h) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal
Sito esternod.lgs. 152/2006
;
i) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei
rifiuti, nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:
1) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza;
2) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’
Sito esternoarticolo 195, comma 2, lettera a), del d.lgs. 152/2006
, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'articolo 30-quater, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla
Sito esternolegge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
l) la redazione di:
1) linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’
Sito esternoarticolo 195, comma 1, lettera r), del d.lgs. 152/2006
;
2) un disciplinare per l’esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di bonifica.
m) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 9, nonché dei contributi di cui all'articolo 3;
n) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;
o) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 194, comma 7, del
Sito esternod.lgs. 152/2006
;
p) tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi
Sito esternodel titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/2006
, e non riservate ai comuni dalla
legge regionale 10 luglio 2006, n. 30
(Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati).”.
2. Al
comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998
le parole: “di cui al comma 1, lettera c),” sono sostituite dalle seguenti: “di gestione dei rifiuti
”.
Art. 3
Competenze delle province. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 25/1998
1. L’articolo 6 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 6 Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze
1. Le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
”.
Art. 4
Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano proposto, lo stesso è integrato a cura della Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.
”.
Art. 5
Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati. Modifiche all’articolo 8 ter della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 8 ter della l.r. 25/1998 la parola “
, provinciali
” è soppressa.
2. Il comma 2 dell’articolo 8 ter della l.r. 25/1998 è sostituito con il seguente:
2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dal dirigente responsabile, o suo delegato, della struttura regionale competente, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai cinque comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali.
”.
Art. 6
Effetti del piano regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998
1. Al comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 le parole: “
dalla provincia competente per territorio
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
Art. 7
Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 25/1998
1. Il comma 2 bis dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2 bis. I comuni, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere i dati sulla gestione dei rifiuti in loro possesso richiesti dall’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dall'ARPAT, necessari all'esercizio delle attività istituzionali di tali enti di cui, rispettivamente, alla
l.r. 87/2009
ed alla
l.r. 30/2009
. L’ARPAT al fine di garantire l'acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” i dati relativi al modello unico di dichiarazione di cui alla
Sito esternolegge 25 gennaio 1994, n. 70
(Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). La trasmissione dei dati avviene in coerenza con le disposizioni contenute nel
Sito esternotitolo I, capo I della legge 23 luglio 2009, n. 40
(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ed avvalendosi dei flussi informativi in conformità alle modalità e agli standard tecnologici previsti dalla
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
”.
2. Al comma 2 ter dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 le parole: “
ed agli ambiti territoriali ottimali
” sono soppresse.
Art. 8
Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 25/1998
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 25/1998 la parola “
Province
” è sostituita con la seguente “
comuni
”.
Art. 9
Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 25/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 17 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, la Regione tiene conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto negli atti di pianificazione vigenti.
”.
Art. 10
Attività sperimentali. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 25/1998 le parole: “
E’ competenza della
Giunta regionale autorizzare
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione autorizza le
”.
Art. 11
Interventi di bonifica. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 25/1998
1. Al comma 10 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 le parole: “
di cui all'art. 17, comma 4, del decreto,
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui alla
legge regionale 10 luglio 2006, n. 30
(Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati),
”.
2. Al comma 11 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 la parola “
Provincia
” è sostituita con la seguente: “
Regione
”.
Art. 12
Disposizioni relative ai siti minerari. Modifiche all’articolo 20 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 20 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
ai comuni e alla province competenti per territorio.
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai comuni competenti per territorio e alla Regione.
”.
Art. 13
Acque di miniera. Modifiche all’articolo 20 ter della l.r. 25/1998
1. Al comma 4 dell’articolo 20 ter della l.r. 25/1998 le parole: “
da parte della provincia nel cui territorio ricade la concessione mineraria
” sono sostituite dalle seguenti: “
da parte della Regione
”.
Art. 14
Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 20 novies della l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 20 octies della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
Art. 20 novies Oneri istruttori
1. Gli importi e le modalità, di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni di cui all’articolo 5, non rilasciate nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al
Sito esternod.p.r. 59/2013
o nell’ambito dell’autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte II, titolo III bis del medesimo
Sito esternod.lgs. 152/2006
, ove non determinati da disposizioni nazionali, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei costi delle attività svolte nell’ambito dell’istruttoria del procedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3.
2. Per le istanze relative alla bonifica dei siti inquinati, gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi al rilascio dei titoli sostituiti dall’autorizzazione regionale di cui all’
Sito esternoarticolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006
, in misura non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 5.000,00 euro, tenendo conto:
a) della tipologia d'istanza ai sensi della parte IV,
Sito esternotitolo V, del d.lgs. 152/2006
;
b) della complessità dell'intervento per le ipotesi di cui all'
Sito esternoarticolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006
.
3. Per le istanze non ricomprese nel comma 2, gli importi di cui al comma 1 sono determinati, in misura non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenendo conto della complessità istruttoria, valutata anche in relazione alla tipologia del titolo autorizzatorio e dell'istanza.
4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo nonché la quota percentuale da destinare ad ARPAT.
5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
”.
Art. 15
Piani di ambito. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 25/1998
1. Il comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale, nonché sul sito istituzionale dei comuni e della Regione, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante è data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine la Regione può prescrivere alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le modifiche necessarie a rendere il
piano di ambito conforme al piano regionale. I comuni trasmettono tempestivamente alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le osservazioni ricevute.
”.
Art. 16
Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni. Modifiche all’articolo 28 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 5 dell’articolo 28 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
dall'attestazione della provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall'attestazione della Regione
”.
Art. 17
Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 25/1998
1. Al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 25/1998 le parole: “
la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione.
”.
Art. 18
Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998
1. Il comma 11 dell’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
11. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 5 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla
legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).
”.
Art. 19
Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Modifiche all’articolo 30 quinquies della l.r. 25/1998
12.Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 4 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla
l.r. 14/2007
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.