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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 62 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice);


Vista legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);


Vista la legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione);


Vista la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico);


Vista la legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);


Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura);


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);


Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità);


Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali);


Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);


Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);


Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura);


Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, e l’articolo 12;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso ai sensi dell’articolo 46 del regolamento interno del Consiglio regionale 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 3 dicembre 2015;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’11 gennaio 2016;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare degli articoli 2, comma 1, e 12, è necessario procedere ad un adeguamento della legislazione in materia di agricoltura, per ricondurre in ambito regionale le competenze fino ad oggi attribuite alle province e alle unioni di comuni; al fine di chiarire che nell’ambito delle funzioni agricole rientra anche la valutazione agronomica dei piani di miglioramento agricolo ambientale (PMAA) di cui all’articolo 74 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è stata introdotta un’apposita disposizione;


2. L’adeguamento ha comportato interventi puntuali nei singoli articoli delle leggi in materia di agricoltura, per indicare quale ente competente, al posto delle province e delle unioni di comuni, la Regione; nel caso della l.r. 50/1995 che disciplina la tartuficoltura è stato necessario, ai fini della verifica dell’idoneità alla raccolta, ridefinire anche la composizione della commissione d’esame di cui all’articolo 10 della stessa l.r. 50/1995 , prevedendo comunque la possibilità di mantenere un’articolazione territoriale delle sessioni, da definire con delibera di Giunta regionale;


3. Riguardo alla disciplina dell’agriturismo, oltre agli adeguamenti, è stata eliminata la comunicazione dei prezzi da parte degli operatori; l’eliminazione di tale adempimento risponde all’esigenza di ridurre gli oneri delle imprese, anche in coerenza con la normativa in materia di turismo che ha eliminato tale onere amministrativo;


4. In materia di disciplina regionale per la gestione e controllo del potenziale viticolo le funzioni attribuite alle province sono trasferite alla Regione. In questa sede, tuttavia, non è opportuno modificare puntualmente le singole disposizioni per adeguarle al nuovo assetto delle funzioni, in quanto è necessaria una rivisitazione complessiva della normativa regionale per aggiornarla alle disposizioni del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, attualmente in corso di definizione a livello nazionale;


5. Al fine di tener conto di sopravvenute normative regionali, nazionali e dell’Unione europea, è necessario intervenire sulle leggi in oggetto per apportare gli opportuni adeguamenti;


6. L’attribuzione delle funzioni a livello regionale impone di procedere all’abrogazione delle leggi regionali di carattere generale con le quali erano state attribuite le deleghe alle province e alle unioni di comuni e di altre leggi di settore che prevedono un coinvolgimento degli enti locali ed hanno esaurito i loro effetti o sono da abrogare, perché non più conformi alla normativa vigente;


7. Il parere della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;


8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Disposizioni generali
1. La Regione Toscana esercita tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura a decorrere dalla data prevista dall’articolo 9, comma 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).
2. Nell’ambito delle funzioni amministrative in materia di agricoltura è compresa anche la valutazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui all’articolo 74 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice)
Art. 2
Trasferimento delle competenze. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 31/1990
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice), le parole: “
all’ente delegato competente per territorio il quale
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale che
”.
CAPO III
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)
Art. 3
Disciplina della raccolta. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 50/1995
1. Al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le parole: “
Gli enti delegati di cui alla
l.r. 4 settembre 1976, n. 64 ” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli enti gestori di cui al
titolo IV, capo I della legge regionale 31 marzo 2000, n. 39
(Legge forestale della Toscana)
”.
Art. 4
Idoneità ed autorizzazione alla raccolta. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 50/1995
1. Nella rubrica dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 la parola: “
dalla
” è sostituita dalla seguente: “
alla
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
2. La Regione nomina le commissioni dinanzi alle quali deve essere sostenuto l’esame per il conseguimento dell’idoneità alla raccolta del tartufo.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 è inserito il seguente:
2 bis. Ogni commissione rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla
costituzione della nuova.
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
3. L’articolazione territoriale, le modalità di effettuazione e svolgimento dell’esame e le regole per il funzionamento delle commissioni sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma.
”.
5. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
4. Ogni commissione è composta da:
a) un dirigente regionale che la presiede;
b) un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;
c) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;
d) due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi
della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19
(Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della
legge regionale 4 agosto 1986, n. 35
“Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private”), se esistenti nel territorio.
”.
6. Al comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 le parole: “
della Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
della Regione
”.
Art. 5
Tesserino di idoneità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 50/1995
1. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 50/1995 le parole: “
la Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Giunta regionale
”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 50/1995 è inserito il seguente:
5 bis. Dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14
(Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della
l.r. 22/2015
. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012), i nominativi iscritti negli elenchi provinciali confluiscono nell’elenco nominativo dei titolari dei tesserini.
”.
Art. 6
Calendario di raccolta. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 50/1995
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 50/1995 le parole: “
su proposta della Provincia competente per territorio e
” sono soppresse.
Art. 7
Zone geografiche di provenienza, tutela e valorizzazione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 50/1995
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 50/1995 le parole: “
, sentito il parere delle Amministrazioni provinciali e delle Comunità montane
” sono soppresse.
Art. 8
Procedimento sanzionatorio. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 50/1995
2. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 50/1995 dopo le parole: “
(Modifiche al sistema penale)
” sono aggiunte le seguenti: “
e della
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 50/1995 le parole: “
la Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione
”.
Art. 9
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 50/1995
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 50/1995 la parola: “
anche
” è sostituita dalla seguente: “
andante
”.
2. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 50/1995 la parola: “
deciara
” è sostituita dalla seguente: “
decara
”.
Art. 10
Recidiva. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 50/1995
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 50/1995 le parole: “
della Provincia sul cui territorio è stata commessa la violazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione
”.
Art. 11
Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 50/1995
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi del comma 1, nella misura del sessanta per cento a favore dei comuni ricompresi nelle aree geografiche di raccolta di cui all’articolo 15 ed individuati ai sensi del comma 3 per interventi organizzati dagli stessi o da soggetti privati senza scopo di lucro, anche in collaborazione tra loro.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
3. L’individuazione dei comuni destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi è effettuata dalla Giunta regionale. A tal fine essa:
a) calcola preliminarmente le somme da ripartire tra i comuni di una medesima provincia in rapporto al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti nell’elenco di cui all'articolo 11, comma 5, presenti per ambito provinciale;
b) ripartisce successivamente le somme di cui alla lettera a) tra i comuni individuati tenendo conto del numero e della rilevanza delle iniziative volte alla tutela, promozione e valorizzazione economica del tartufo e della tartuficultura, organizzate dagli stessi in collaborazione con le associazioni di cui all’articolo 8 nei dieci anni precedenti l’assegnazione del contributo. In caso di comune risultante dalla fusione di due o più comuni si considerano le iniziative organizzate nei dieci anni precedenti da almeno uno di essi.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale con deliberazione definisce le finalità degli interventi organizzati o finanziati dai comuni.
”.
CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione)
Art. 12
Compiti della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 15/1997
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione), le parole: “
Nell’ambito del piano della formazione professionale di cui alla
L.R. 31 agosto 1994 n. 70 ” sono sostituite dalle seguenti: “
Nell’ambito dell’offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche di cui alla
legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),
”.
Art. 13
Censimento e catalogazione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 15/1997
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 15/1997 le parole: “
le Province e le Comunità montane, anche su richiesta dei soggetti interessati oltre che su segnalazione dei comuni, possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
la competente struttura della Giunta regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati oltre che su segnalazione dei comuni, può
”.
CAPO V
Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico)
Art. 14
Attività di tenuta dei libri genealogici. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico), è abrogato.
Art. 15
Esecuzione dei controlli della produttività animale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/1998
Art. 16
Diffusione di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 1/1998
Art. 17
Valutazione genetica arieti di razze da latte. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 1/1998
Art. 18
Valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo e agrituristico. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 1/1998
Art. 19
Manifestazioni zootecniche. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/1998
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1/1998 le parole: “
, secondo quanto previsto al comma 1 dell’articolo 9
” sono soppresse.
2. I commi 2 bis, 3 e 4 dell’articolo 7 della l.r. 1/1998 sono soppressi.
Art. 20
Acquisto di riproduttori selezionati. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 1/1998
1. I commi 3 e 4 dell’articolo 7 bis della l.r. 1/1998 sono abrogati.
Art. 21
Competenze del Consiglio regionale. Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 1/1998
1. L’articolo 9 della l.r. 1/1998 è abrogato.
Art. 22
Competenze della Giunta regionale. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 1/1998
1. L’articolo 10 della l.r. 1/1998 è abrogato.
Art. 23
Competenze delle Province. Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 1/1998
1. L’articolo 11 della l.r. 1/1998 è abrogato.
Art. 24
Altri soggetti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/1998
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/1998 è sostituito dal seguente:
1. Le attività ed i compiti non attribuiti alla competenza della Regione sono svolti, ai sensi del comma 2, dai seguenti soggetti:
a) Associazione regionale allevatori della Toscana (ARAT)
b) Associazione toscana produttori zootecnici (ATPZ);
c) Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
d) centri di produzione di materiale seminale ed embrionale;
e) centri per l'esecuzione di test di valutazione genetica degli animali;
f) gruppi di raccolta degli embrioni;
g) centri di supporto all'attività selettiva;
h) centri per la conservazione e la valorizzazione delle popolazioni autoctone;
i) Università degli studi toscane;
j) istituti di ricerca abilitati dall’ordinamento.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 1/1998 le parole: “
comunitaria e statale
” sono sostituite dalle seguenti: “
europea e statale
”.
Art. 25
Finanziamento. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 1/1998
1. L’articolo 13 della l.r. 1/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Finanziamento
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati con gli strumenti della programmazione di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.
Art. 26
Norma transitoria. Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 1/1998
1. L’articolo 14 della l.r. 1/1998 è abrogato.
CAPO VI
Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)
Art. 27
Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1998
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), è abrogata.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 11/1998 le parole: “
le province e comunità montane,
” sono soppresse.
Art. 28
Attività svolte dai CAA. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/1998
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 11/1998 le parole: “
delle province, delle comunità montane,
” sono soppresse.
Art. 29
Affidamento ai CAA. delle attività di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della città metropolitana e delle unioni di comuni nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 11/1998
1. L’articolo 3 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della città metropolitana e delle unioni dei comuni nell’ambito delle funzioni conferite dalla
Regione.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’
articolo 1 della legge regionale 29 gennaio 2015, n. 7
(Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola), i comuni, la città metropolitana e le unioni di comuni possono affidare ai CAA che lo richiedono, mediante apposita convenzione, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione.
2. Nelle aree interessate da ciascuna convenzione stipulata ai sensi del comma 1, gli adempimenti procedurali affidati ai CAA rientrano nella competenza esclusiva degli stessi.
3. I comuni, la città metropolitana e le unioni di comuni comunicano alla Regione l'avvenuta stipula
delle convenzioni.
4. La Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, individua gruppi di procedimenti che per la reciproca connessione possono costituire oggetto di incarico ai sensi del comma 1 solo nella loro unitarietà, stabilisce il tariffario degli interventi di assistenza procedimentale di cui all'articolo 2, comma 2, effettuati dai CAA per conto dei comuni, della città metropolitana o delle unioni dei comuni convenzionati, definisce i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 6 e provvede in ordine alle materie previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
5. La Giunta regionale approva altresì, sentiti gli enti interessati, apposite disposizioni intese ad assicurare l'uniforme esercizio delle attività di assistenza procedimentale e costituenti parte integrante di ciascuna convenzione.
6. La Regione partecipa con appositi contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla copertura degli oneri finanziari gravanti sui comuni, sulle unioni dei comuni e sulla Città metropolitana di Firenze conseguenti all'affidamento di funzioni ai CAA I contributi restano nella disponibilità degli enti sino alla scadenza delle convenzioni stipulate.
”.
Art. 30
Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dell’ARTEA. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 11/1998
Art. 31
Adempimenti previsti dai programmi di intervento finanziario. Abrogazione degli articoli 9, 10 e 11 della l.r. 11/1998
1. Gli articoli 9, 10 e 11 della l.r. 11/1998 sono abrogati.
CAPO VII
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
Art. 32
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 16/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), le parole: “
dalla
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49
(Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale)
”, sono sostituite dalle seguenti: “
dalla
legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
(Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994
, alla
l.r. 65/1997
, alla
l.r. 24/2000
ed alla
l.r. 10/2010
),
”.
Art. 33
Raccolta dei funghi epigei spontanei. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 16/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 16/1999 le parole: “
dalla
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49
(Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale)
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla
l.r. 30/2015 ”.
Art. 34
Raccolta nelle aree protette. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 16/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 16/1999 le parole: “L.R. 49/1995 ” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 30/2015 ”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 16/1999 le parole: “
e le Comunità montane
” sono soppresse.
Art. 35
Limiti di raccolta. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 16/1999
1. Il comma 4 bis dell’articolo 4 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
4 bis. Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della Giunta regionale che, entro sessanta giorni, verifica il rispetto delle disposizioni di legge.
”.
2. I commi 4 ter e 5 dell’articolo 4 della l.r. 16/1999 sono abrogati.
Art. 36
Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 10 della l.r. 16/1999 è abrogato.
Art. 37
Raccolta riservata. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 16/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 16/1999 le parole: “
alla provincia o alla comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 16/1999 dopo le parole: “
(Legge forestale della Toscana)
” sono inserite le seguenti: “
ed in tal caso la richiesta è inviata all’ente competente alla gestione, ai sensi dell’
articolo 29 della l.r. 39/2000
.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 16/1999 le parole: “
Le province o le comunità montane decidono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale decide
”.
Art. 38
Raccolta a pagamento. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 16/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 16/1999 dopo la parola: “
presentata
” sono inserite le seguenti: “
all’ente competente alla gestione ai sensi dell’
articolo 29 della l.r. 39/2000 ”.
2. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 16/1999 le parole: “
alla provincia o alla comunità montana territorialmente competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 39
Divieti. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 16/1999
1. La lettera c) del comma 4 della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente:
c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico o specificatamente interdette per motivi selvicolturali, individuate dalla Regione e dalle unioni di comuni;
”.
Art. 40
Ulteriori divieti. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui.
”.
2. Il comma 2 bis della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
2 bis. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel
limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento.
”.
Art. 41
Informazione. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 16/1999 le parole: “
le Province, le Comunità montane,
” sono soppresse.
2. Al comma 2 bis dell’articolo 17 della l.r. 16/1999 le parole: “
Le Province, le Comunità montane
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
Art. 42
Accertamento delle infrazioni. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 16/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge, l’accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all’articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all’articolo 12, alle guardie private riconosciute ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza.
”.
Art. 43
Procedimento sanzionatorio. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 16/1999
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 16/1999 le parole: “legge regionale 12 novembre 1993 n. 85
(Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 16/1999 le parole: “
La provincia e la comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale
”.
4. Al comma 4 ter dell’articolo 24 della l.r. 16/1999 le parole: “
dalla provincia e dalla comunità montana ai sensi del comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione Toscana
”.
Art. 44
Ripartizione proventi. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 16/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all’articolo 8 sono incamerati dalla Regione Toscana che li utilizza nel modo seguente:
a) il 10 per cento dell’importo complessivo per le attività di informazione di cui all’articolo 17;
b) il restante 90 per cento per finanziare interventi di miglioramento dell’ambiente naturale, l’attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l’attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale.
”.
Art. 45
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 26 bis della l.r. 16/1999
1. Il comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella UPB 524 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – Spese di investimento” del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella UPB 523 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – Spese correnti” del bilancio regionale.
”.
CAPO VIII
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”)
Art. 46
Competenze. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 60/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”), è sostituito dal seguente:
1. L’ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 (Regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008).
”.
b) pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli
strumenti della programmazione regionale di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. n. 20/2008
);
”.
c) organismo intermedio di programmi regionali ed europei diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla
l.r. 1/2015
.
”.
Art. 47
Funzioni di organismo pagatore. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 60/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 60/1999 le parole: “
nel rispetto del regolamento (CE) 21 giugno 2006, n. 885/2006 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR) e delle linee direttrici impartite dalla Commissione Europea.
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel rispetto del regolamento delegato (UE) 11 marzo 2014, n. 907/2014 (Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro), nonchè del regolamento di esecuzione 6 agosto 2014, n. 908/2014 (Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza) e delle linee direttrici impartite dalla Commissione europea.
”.
Art. 48
Controlli nell’esercizio della funzione di organismo pagatore. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 60/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 60/1999 le parole: “
a campione
” sono sostituite dalle seguenti: “
in loco
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 60/1999 le parole: “
anche attraverso un confronto con i dati del sistema informativo regionale avvalendosi dei servizi forniti dall’AGEA e dal
” sono sostituite dalle seguenti: “
avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 14 bis integrato nel
”.
Art. 49
Affidamento di servizi e delega di funzioni. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 60/1999
1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
3. ARTEA può delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'articolo 3 ed i relativi controlli di cui all'articolo 4, per le tipologie di spesa relative al programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano investimenti, nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1, lettera c.1), dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
3 bis. Nei casi diversi dal comma 3, in cui parte degli adempimenti relativi alla funzione di autorizzazione al pagamento siano svolti da soggetti diversi dall’ARTEA nell’ambito di compiti ordinari loro assegnati da atti normativi, i rapporti con l’ARTEA sono regolati da accordo scritto e sono rispettate le altre condizioni di cui alla lettera C.2) dell’allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
3 ter. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 3 bis, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici dei suddetti soggetti sono collegati al sistema informativo dell'ARTEA di cui all’articolo 14 bis, al sistema informativo regionale e al SIAN di cui al
Sito esternod.lgs. 173/1998
.
”.
Art. 50
Collegio dei revisori. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole: “
, previa designazione di due membri da parte, rispettivamente, dell’Unione province d’Italia (UPI) e dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM)
” sono soppresse.
Art. 51
Sistema informativo. Sostituzione dell’articolo 14 bis della l.r. 60/1999
1. L’articolo 14 bis della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 14 bis - Sistema informativo
1. L’ARTEA gestisce il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui alla
l.r. 23/2000
.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’ARTEA si avvale del sistema informativo di cui al comma 1, che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al
Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
”.
Art. 52
Gestione delle risorse finanziarie. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 60/1999
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 60/1999 dopo le parole: “del comma 1, lettera a)” sono inserite le seguenti: “e sono gestite separatamente nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione europea, nazionale e regionale”.
2. Dopo il comma 2 bis della l.r. 60/1999 sono inseriti i seguenti:
2 ter. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera a), è formulato in termini di sola cassa, inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell’anno successivo;
2 quater. I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore per i fondi inerenti alla politica agricola comune sono certificati ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 165/1999
.
”.
CAPO IX
Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)
Art. 53
Connessione dell’attività agrituristica e principalità dell’attività agricola. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 30/2003
1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), è sostituita dalla seguente:
b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità dell’attività minima di cui regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
”.
Art. 54
Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/2003
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 le parole “
in occasione della comunicazione di variazione di cui all’articolo 10
” sono sostituite dalle seguenti “
al SUAP del comune nel cui territorio è situata l’UTE, che provvede alla variazione della SCIA
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
4. La competente struttura della Giunta regionale procede in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento di rettifica è trasmesso al comune e notificato all'interessato.
”.
Art. 55
Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2003
1. La rubrica dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “
Dati statistici
”.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 sono abrogati.
3. 3. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
4. I comuni capoluogo e la città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del
Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
(Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'
Sito esternoart. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400
) e li trasmettono alla Giunta regionale.
”.
Art. 56
Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 30/2003
f bis) rispettare i prezzi massimi esposti;
”.
Art. 57
Immobili destinati all’attività agrituristica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, i volumi derivanti da:
1) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’
articolo 72, comma 1 lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio);
2) interventi di sostituzione edilizia di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera m), della l.r. 65/2014
;
3) addizioni volumetriche di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera h), della l.r. 65/2014
;
4) ampliamenti una tantum di cui all’articolo 71, comma 2, lettera a) e all’
articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014
;
5) trasferimenti di volumetrie di cui all’articolo 71, comma 2, lettera b) e all’
articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014
;
6) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014
;
7) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera i), della l.r. 65/2014
;
”.
Art. 58
Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003
b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’
articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio) nonché di quelli realizzati ai sensi dell’
articolo 73, comma 4, della l.r. 65/2014
, salvo che al termine del programma aziendale
pluriennale risultino non più necessari o atti all’attività agricola per la quale sono stati realizzati.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applicano le disposizioni degli articoli 71 e 72
della l.r. 65/2014
.
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'
articolo 188, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014
.
”.
4. Il comma 6 bis dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
6 bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi degli articoli 73 e 74
della l.r. 65/2014
per la durata di dieci anni.
”.
Art. 59
Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/2003
1. Il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni.
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 30/2003 le parole: “
con le province o con gli
enti di cui alla
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37
(Riordino delle comunità montane), nonché
” sono soppresse.
Art. 60
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2003
1. Il comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
6. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non esposta;
b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti.
”.
2. Il comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis sono applicate dalla Regione e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.
”.
Art. 61
Sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2003
1. Al comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 30/2003 le parole: “
alla provincia o agli enti di cui alla
l.r. 37/2008 ” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
CAPO X
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità)
Art. 62
Comitato di gestione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 45/2003
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), le parole: “
alle comunità montane o alle province
” sono sostituite dalle seguenti: “
e alle unioni di comuni
”.
CAPO XI
Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali)
Art. 63
Abrogato.
CAPO XII
Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)
Art. 64
Procedimenti e moduli organizzativi. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 1/2006
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è soppressa.
CAPO XIII
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola)
Art. 65
Riconoscimento della qualifica di IAP. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 45/2007
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola), le parole: “
provincia, d’intesa con le comunità montane nei territori di loro competenza e
” sono sostituite dalla seguente: “
Regione
”.
Art. 66
Iscrizione degli IAP. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 45/2007
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 45/2007 le parole: “
, alla provincia o alla comunità montana competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 67
Vigilanza e controllo. Sanzioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 45/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 45/2007 le parole: “
La provincia o la comunità montana competente,
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
Art. 68
Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/2007
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 45/2007 le parole: “
da parte delle province e comunità montane
” sono soppresse.
Art. 69
Funzioni amministrative. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 45/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 45/2007 le parole: “
La provincia o la comunità montana competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 45/2007 le parole: “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 70
Norma transitoria
1. Fino all’entrata in vigore delle modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 ), restano valide le commissioni provinciali esaminatrici in essere alla data del 31 dicembre 2015 e i disciplinari approvati dalle province.
CAPO XIV
Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)
Art. 71
Modifiche al preambolo della l.r. 21/2009
1. Al numero 4) del preambolo della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), le parole: “
si prevede la possibilità per le province e le comunità montane di
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione può
”.
Art. 72
Programmazione. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 21/2009
1. L’articolo 3 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Programmazione
1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla
Sito esternolegge 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), sono individuati gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura e dei prodotti dell’alveare e il loro coordinamento con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.
”.
Art. 73
Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 21/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 21/2009 le parole: “
sentite le province e le comunità montane
” sono soppresse.
Art. 74
Allevamento api regine e zone di rispetto. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 21/2009
1. L’articolo 11 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Allevamento api regine e zone di rispetto
1. La Giunta regionale può individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.
”.
Art. 75
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 21/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2009 le parole: “
, con il PAR di cui all´
articolo 2 della l.r. 1/2006 ” sono soppresse.
CAPO XV
Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo)
Art. 76
Abrogato.
CAPO XVI
Disposizioni finali
Art. 77
Abrogazioni
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste, caccia e pesca);
b) legge regionale 31 agosto 1994, n. 69 (Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG);
c) legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 (Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali);
d) legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 4.6.1997 n. 143 );
e) legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale);
f) legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione);
g) legge regionale 21 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica).
Art. 78
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.