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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 62 dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice);


Vista legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);


Vista la legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione);


Vista la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico);


Vista la legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);


Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura);


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);


Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità);


Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali);


Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);


Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);


Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura);


Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, e l’articolo 12;


Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso ai sensi dell’articolo 46 del regolamento interno del Consiglio regionale 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 3 dicembre 2015;


Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’11 gennaio 2016;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare degli articoli 2, comma 1, e 12, è necessario procedere ad un adeguamento della legislazione in materia di agricoltura, per ricondurre in ambito regionale le competenze fino ad oggi attribuite alle province e alle unioni di comuni; al fine di chiarire che nell’ambito delle funzioni agricole rientra anche la valutazione agronomica dei piani di miglioramento agricolo ambientale (PMAA) di cui all’articolo 74 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è stata introdotta un’apposita disposizione;


2. L’adeguamento ha comportato interventi puntuali nei singoli articoli delle leggi in materia di agricoltura, per indicare quale ente competente, al posto delle province e delle unioni di comuni, la Regione; nel caso della l.r. 50/1995 che disciplina la tartuficoltura è stato necessario, ai fini della verifica dell’idoneità alla raccolta, ridefinire anche la composizione della commissione d’esame di cui all’articolo 10 della stessa l.r. 50/1995 , prevedendo comunque la possibilità di mantenere un’articolazione territoriale delle sessioni, da definire con delibera di Giunta regionale;


3. Riguardo alla disciplina dell’agriturismo, oltre agli adeguamenti, è stata eliminata la comunicazione dei prezzi da parte degli operatori; l’eliminazione di tale adempimento risponde all’esigenza di ridurre gli oneri delle imprese, anche in coerenza con la normativa in materia di turismo che ha eliminato tale onere amministrativo;


4. In materia di disciplina regionale per la gestione e controllo del potenziale viticolo le funzioni attribuite alle province sono trasferite alla Regione. In questa sede, tuttavia, non è opportuno modificare puntualmente le singole disposizioni per adeguarle al nuovo assetto delle funzioni, in quanto è necessaria una rivisitazione complessiva della normativa regionale per aggiornarla alle disposizioni del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, attualmente in corso di definizione a livello nazionale;


5. Al fine di tener conto di sopravvenute normative regionali, nazionali e dell’Unione europea, è necessario intervenire sulle leggi in oggetto per apportare gli opportuni adeguamenti;


6. L’attribuzione delle funzioni a livello regionale impone di procedere all’abrogazione delle leggi regionali di carattere generale con le quali erano state attribuite le deleghe alle province e alle unioni di comuni e di altre leggi di settore che prevedono un coinvolgimento degli enti locali ed hanno esaurito i loro effetti o sono da abrogare, perché non più conformi alla normativa vigente;


7. Il parere della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;


8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.