Menù di navigazione

Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

CAPO IX
Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)
Art. 53
Connessione dell’attività agrituristica e principalità dell’attività agricola. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 30/2003
1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), è sostituita dalla seguente:
b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità dell’attività minima di cui regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
”.
Art. 54
Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/2003
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 le parole “
in occasione della comunicazione di variazione di cui all’articolo 10
” sono sostituite dalle seguenti “
al SUAP del comune nel cui territorio è situata l’UTE, che provvede alla variazione della SCIA
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
4. La competente struttura della Giunta regionale procede in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento di rettifica è trasmesso al comune e notificato all'interessato.
”.
Art. 55
Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2003
1. La rubrica dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “
Dati statistici
”.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 sono abrogati.
3. 3. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
4. I comuni capoluogo e la città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del
Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
(Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'
Sito esternoart. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400
) e li trasmettono alla Giunta regionale.
”.
Art. 56
Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 30/2003
f bis) rispettare i prezzi massimi esposti;
”.
Art. 57
Immobili destinati all’attività agrituristica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, i volumi derivanti da:
1) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’
articolo 72, comma 1 lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio);
2) interventi di sostituzione edilizia di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera m), della l.r. 65/2014
;
3) addizioni volumetriche di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera h), della l.r. 65/2014
;
4) ampliamenti una tantum di cui all’articolo 71, comma 2, lettera a) e all’
articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014
;
5) trasferimenti di volumetrie di cui all’articolo 71, comma 2, lettera b) e all’
articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014
;
6) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014
;
7) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera i), della l.r. 65/2014
;
”.
Art. 58
Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003
b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’
articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio) nonché di quelli realizzati ai sensi dell’
articolo 73, comma 4, della l.r. 65/2014
, salvo che al termine del programma aziendale
pluriennale risultino non più necessari o atti all’attività agricola per la quale sono stati realizzati.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applicano le disposizioni degli articoli 71 e 72
della l.r. 65/2014
.
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'
articolo 188, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014
.
”.
4. Il comma 6 bis dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
6 bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi degli articoli 73 e 74
della l.r. 65/2014
per la durata di dieci anni.
”.
Art. 59
Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/2003
1. Il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni.
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 30/2003 le parole: “
con le province o con gli
enti di cui alla
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37
(Riordino delle comunità montane), nonché
” sono soppresse.
Art. 60
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2003
1. Il comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
6. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non esposta;
b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti.
”.
2. Il comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis sono applicate dalla Regione e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.
”.
Art. 61
Sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2003
1. Al comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 30/2003 le parole: “
alla provincia o agli enti di cui alla
l.r. 37/2008 ” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.