Menù di navigazione

Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

CAPO VII
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
Art. 32
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 16/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), le parole: “
dalla
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49
(Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale)
”, sono sostituite dalle seguenti: “
dalla
legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
(Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994
, alla
l.r. 65/1997
, alla
l.r. 24/2000
ed alla
l.r. 10/2010
),
”.
Art. 33
Raccolta dei funghi epigei spontanei. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 16/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 16/1999 le parole: “
dalla
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49
(Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale)
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla
l.r. 30/2015 ”.
Art. 34
Raccolta nelle aree protette. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 16/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 16/1999 le parole: “L.R. 49/1995 ” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 30/2015 ”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 16/1999 le parole: “
e le Comunità montane
” sono soppresse.
Art. 35
Limiti di raccolta. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 16/1999
1. Il comma 4 bis dell’articolo 4 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
4 bis. Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della Giunta regionale che, entro sessanta giorni, verifica il rispetto delle disposizioni di legge.
”.
2. I commi 4 ter e 5 dell’articolo 4 della l.r. 16/1999 sono abrogati.
Art. 36
Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 10 della l.r. 16/1999 è abrogato.
Art. 37
Raccolta riservata. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 16/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 16/1999 le parole: “
alla provincia o alla comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 16/1999 dopo le parole: “
(Legge forestale della Toscana)
” sono inserite le seguenti: “
ed in tal caso la richiesta è inviata all’ente competente alla gestione, ai sensi dell’
articolo 29 della l.r. 39/2000
.
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 16/1999 le parole: “
Le province o le comunità montane decidono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale decide
”.
Art. 38
Raccolta a pagamento. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 16/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 16/1999 dopo la parola: “
presentata
” sono inserite le seguenti: “
all’ente competente alla gestione ai sensi dell’
articolo 29 della l.r. 39/2000 ”.
2. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 16/1999 le parole: “
alla provincia o alla comunità montana territorialmente competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 39
Divieti. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 16/1999
1. La lettera c) del comma 4 della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente:
c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico o specificatamente interdette per motivi selvicolturali, individuate dalla Regione e dalle unioni di comuni;
”.
Art. 40
Ulteriori divieti. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 16/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui.
”.
2. Il comma 2 bis della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
2 bis. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel
limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento.
”.
Art. 41
Informazione. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/1999
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 16/1999 le parole: “
le Province, le Comunità montane,
” sono soppresse.
2. Al comma 2 bis dell’articolo 17 della l.r. 16/1999 le parole: “
Le Province, le Comunità montane
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
Art. 42
Accertamento delle infrazioni. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 16/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge, l’accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all’articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all’articolo 12, alle guardie private riconosciute ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza.
”.
Art. 43
Procedimento sanzionatorio. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 16/1999
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 16/1999 le parole: “legge regionale 12 novembre 1993 n. 85
(Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 16/1999 le parole: “
La provincia e la comunità montana
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale
”.
4. Al comma 4 ter dell’articolo 24 della l.r. 16/1999 le parole: “
dalla provincia e dalla comunità montana ai sensi del comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione Toscana
”.
Art. 44
Ripartizione proventi. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 16/1999
1. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all’articolo 8 sono incamerati dalla Regione Toscana che li utilizza nel modo seguente:
a) il 10 per cento dell’importo complessivo per le attività di informazione di cui all’articolo 17;
b) il restante 90 per cento per finanziare interventi di miglioramento dell’ambiente naturale, l’attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l’attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale.
”.
Art. 45
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 26 bis della l.r. 16/1999
1. Il comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella UPB 524 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – Spese di investimento” del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente, nella UPB 523 “Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi – Spese correnti” del bilancio regionale.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.