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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

CAPO V
Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico)
Art. 14
Attività di tenuta dei libri genealogici. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico), è abrogato.
Art. 15
Esecuzione dei controlli della produttività animale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/1998
Art. 16
Diffusione di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 1/1998
Art. 17
Valutazione genetica arieti di razze da latte. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 1/1998
Art. 18
Valutazione genetica dei riproduttori equini di razze di interesse agricolo e agrituristico. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 1/1998
Art. 19
Manifestazioni zootecniche. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/1998
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1/1998 le parole: “
, secondo quanto previsto al comma 1 dell’articolo 9
” sono soppresse.
2. I commi 2 bis, 3 e 4 dell’articolo 7 della l.r. 1/1998 sono soppressi.
Art. 20
Acquisto di riproduttori selezionati. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 1/1998
1. I commi 3 e 4 dell’articolo 7 bis della l.r. 1/1998 sono abrogati.
Art. 21
Competenze del Consiglio regionale. Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 1/1998
1. L’articolo 9 della l.r. 1/1998 è abrogato.
Art. 22
Competenze della Giunta regionale. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 1/1998
1. L’articolo 10 della l.r. 1/1998 è abrogato.
Art. 23
Competenze delle Province. Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 1/1998
1. L’articolo 11 della l.r. 1/1998 è abrogato.
Art. 24
Altri soggetti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/1998
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/1998 è sostituito dal seguente:
1. Le attività ed i compiti non attribuiti alla competenza della Regione sono svolti, ai sensi del comma 2, dai seguenti soggetti:
a) Associazione regionale allevatori della Toscana (ARAT)
b) Associazione toscana produttori zootecnici (ATPZ);
c) Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
d) centri di produzione di materiale seminale ed embrionale;
e) centri per l'esecuzione di test di valutazione genetica degli animali;
f) gruppi di raccolta degli embrioni;
g) centri di supporto all'attività selettiva;
h) centri per la conservazione e la valorizzazione delle popolazioni autoctone;
i) Università degli studi toscane;
j) istituti di ricerca abilitati dall’ordinamento.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 1/1998 le parole: “
comunitaria e statale
” sono sostituite dalle seguenti: “
europea e statale
”.
Art. 25
Finanziamento. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 1/1998
1. L’articolo 13 della l.r. 1/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Finanziamento
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati con gli strumenti della programmazione di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.
Art. 26
Norma transitoria. Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 1/1998
1. L’articolo 14 della l.r. 1/1998 è abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.