Menù di navigazione

Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione)
Art. 12
Compiti della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 15/1997
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione), le parole: “
Nell’ambito del piano della formazione professionale di cui alla
L.R. 31 agosto 1994 n. 70 ” sono sostituite dalle seguenti: “
Nell’ambito dell’offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche di cui alla
legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),
”.
Art. 13
Censimento e catalogazione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 15/1997
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 15/1997 le parole: “
le Province e le Comunità montane, anche su richiesta dei soggetti interessati oltre che su segnalazione dei comuni, possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
la competente struttura della Giunta regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati oltre che su segnalazione dei comuni, può
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.