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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

CAPO III
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)
Art. 3
Disciplina della raccolta. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 50/1995
1. Al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le parole: “
Gli enti delegati di cui alla
l.r. 4 settembre 1976, n. 64 ” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli enti gestori di cui al
titolo IV, capo I della legge regionale 31 marzo 2000, n. 39
(Legge forestale della Toscana)
”.
Art. 4
Idoneità ed autorizzazione alla raccolta. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 50/1995
1. Nella rubrica dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 la parola: “
dalla
” è sostituita dalla seguente: “
alla
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
2. La Regione nomina le commissioni dinanzi alle quali deve essere sostenuto l’esame per il conseguimento dell’idoneità alla raccolta del tartufo.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 è inserito il seguente:
2 bis. Ogni commissione rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla
costituzione della nuova.
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
3. L’articolazione territoriale, le modalità di effettuazione e svolgimento dell’esame e le regole per il funzionamento delle commissioni sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma.
”.
5. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
4. Ogni commissione è composta da:
a) un dirigente regionale che la presiede;
b) un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;
c) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;
d) due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi
della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19
(Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della
legge regionale 4 agosto 1986, n. 35
“Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private”), se esistenti nel territorio.
”.
6. Al comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 le parole: “
della Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
della Regione
”.
Art. 5
Tesserino di idoneità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 50/1995
1. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 50/1995 le parole: “
la Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Giunta regionale
”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 50/1995 è inserito il seguente:
5 bis. Dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14
(Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della
l.r. 22/2015
. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012), i nominativi iscritti negli elenchi provinciali confluiscono nell’elenco nominativo dei titolari dei tesserini.
”.
Art. 6
Calendario di raccolta. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 50/1995
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 50/1995 le parole: “
su proposta della Provincia competente per territorio e
” sono soppresse.
Art. 7
Zone geografiche di provenienza, tutela e valorizzazione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 50/1995
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 50/1995 le parole: “
, sentito il parere delle Amministrazioni provinciali e delle Comunità montane
” sono soppresse.
Art. 8
Procedimento sanzionatorio. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 50/1995
2. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 50/1995 dopo le parole: “
(Modifiche al sistema penale)
” sono aggiunte le seguenti: “
e della
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
”.
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 50/1995 le parole: “
la Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione
”.
Art. 9
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 50/1995
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 50/1995 la parola: “
anche
” è sostituita dalla seguente: “
andante
”.
2. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 50/1995 la parola: “
deciara
” è sostituita dalla seguente: “
decara
”.
Art. 10
Recidiva. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 50/1995
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 50/1995 le parole: “
della Provincia sul cui territorio è stata commessa la violazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione
”.
Art. 11
Disposizioni finanziarie. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 50/1995
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi del comma 1, nella misura del sessanta per cento a favore dei comuni ricompresi nelle aree geografiche di raccolta di cui all’articolo 15 ed individuati ai sensi del comma 3 per interventi organizzati dagli stessi o da soggetti privati senza scopo di lucro, anche in collaborazione tra loro.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
3. L’individuazione dei comuni destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi è effettuata dalla Giunta regionale. A tal fine essa:
a) calcola preliminarmente le somme da ripartire tra i comuni di una medesima provincia in rapporto al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti nell’elenco di cui all'articolo 11, comma 5, presenti per ambito provinciale;
b) ripartisce successivamente le somme di cui alla lettera a) tra i comuni individuati tenendo conto del numero e della rilevanza delle iniziative volte alla tutela, promozione e valorizzazione economica del tartufo e della tartuficultura, organizzate dagli stessi in collaborazione con le associazioni di cui all’articolo 8 nei dieci anni precedenti l’assegnazione del contributo. In caso di comune risultante dalla fusione di due o più comuni si considerano le iniziative organizzate nei dieci anni precedenti da almeno uno di essi.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale con deliberazione definisce le finalità degli interventi organizzati o finanziati dai comuni.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.