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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

CAPO XIV
Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)
Art. 71
Modifiche al preambolo della l.r. 21/2009
1. Al numero 4) del preambolo della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), le parole: “
si prevede la possibilità per le province e le comunità montane di
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione può
”.
Art. 72
Programmazione. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 21/2009
1. L’articolo 3 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Programmazione
1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla
Sito esternolegge 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), sono individuati gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura e dei prodotti dell’alveare e il loro coordinamento con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.
”.
Art. 73
Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 21/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 21/2009 le parole: “
sentite le province e le comunità montane
” sono soppresse.
Art. 74
Allevamento api regine e zone di rispetto. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 21/2009
1. L’articolo 11 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Allevamento api regine e zone di rispetto
1. La Giunta regionale può individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.
”.
Art. 75
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 21/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 21/2009 le parole: “
, con il PAR di cui all´
articolo 2 della l.r. 1/2006 ” sono soppresse.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.