Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14
Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016
CAPO XIII
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola)
Art. 65
Riconoscimento della qualifica di IAP. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 45/2007
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola), le parole: “
provincia, d’intesa con le comunità montane nei territori di loro competenza e
” sono sostituite dalla seguente: “Regione
”.Art. 66
Iscrizione degli IAP. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 45/2007
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 45/2007 le parole: “
, alla provincia o alla comunità montana competente
” sono sostituite dalle seguenti: “alla competente struttura della Giunta regionale
”.Art. 67
Vigilanza e controllo. Sanzioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 45/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 45/2007 le parole: “
La provincia o la comunità montana competente,
” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione
”.Art. 68
Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/2007
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 45/2007 le parole: “
da parte delle province e comunità montane
” sono soppresse.Art. 69
Funzioni amministrative. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 45/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 45/2007 le parole: “
La provincia o la comunità montana competente
” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione
”.2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 45/2007 le parole: “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “La competente struttura della Giunta regionale
”.Art. 70
Norma transitoria
1. Fino all’entrata in vigore delle modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 ), restano valide le commissioni provinciali esaminatrici in essere alla data del 31 dicembre 2015 e i disciplinari approvati dalle province.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.