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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

CAPO XIII
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola)
Art. 65
Riconoscimento della qualifica di IAP. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 45/2007
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola), le parole: “
provincia, d’intesa con le comunità montane nei territori di loro competenza e
” sono sostituite dalla seguente: “
Regione
”.
Art. 66
Iscrizione degli IAP. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 45/2007
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 45/2007 le parole: “
, alla provincia o alla comunità montana competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 67
Vigilanza e controllo. Sanzioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 45/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 45/2007 le parole: “
La provincia o la comunità montana competente,
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
Art. 68
Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/2007
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 45/2007 le parole: “
da parte delle province e comunità montane
” sono soppresse.
Art. 69
Funzioni amministrative. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 45/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 45/2007 le parole: “
La provincia o la comunità montana competente
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 45/2007 le parole: “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La competente struttura della Giunta regionale
”.
Art. 70
Norma transitoria
1. Fino all’entrata in vigore delle modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 ), restano valide le commissioni provinciali esaminatrici in essere alla data del 31 dicembre 2015 e i disciplinari approvati dalle province.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.