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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 58
Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2003
b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’
articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio) nonché di quelli realizzati ai sensi dell’
articolo 73, comma 4, della l.r. 65/2014
, salvo che al termine del programma aziendale
pluriennale risultino non più necessari o atti all’attività agricola per la quale sono stati realizzati.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applicano le disposizioni degli articoli 71 e 72
della l.r. 65/2014
.
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'
articolo 188, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014
.
”.
4. Il comma 6 bis dell’articolo 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
6 bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi degli articoli 73 e 74
della l.r. 65/2014
per la durata di dieci anni.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.