Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14
Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016
Art. 57
Immobili destinati all’attività agrituristica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente:
“
c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, i volumi derivanti da:
1) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’
articolo 72, comma 1 lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
2) interventi di sostituzione edilizia di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera m), della l.r. 65/2014 ;
4) ampliamenti una tantum di cui all’articolo 71, comma 2, lettera a) e all’
articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014 ;
5) trasferimenti di volumetrie di cui all’articolo 71, comma 2, lettera b) e all’
articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014 ;
6) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014 ;
7) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera i), della l.r. 65/2014 ;
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.