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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 57
Immobili destinati all’attività agrituristica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, i volumi derivanti da:
1) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’
articolo 72, comma 1 lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio);
2) interventi di sostituzione edilizia di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera m), della l.r. 65/2014
;
3) addizioni volumetriche di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera h), della l.r. 65/2014
;
4) ampliamenti una tantum di cui all’articolo 71, comma 2, lettera a) e all’
articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014
;
5) trasferimenti di volumetrie di cui all’articolo 71, comma 2, lettera b) e all’
articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014
;
6) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014
;
7) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’
articolo 71, comma 1, lettera i), della l.r. 65/2014
;
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.