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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 55
Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2003
1. La rubrica dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “
Dati statistici
”.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 sono abrogati.
3. 3. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
4. I comuni capoluogo e la città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del
Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
(Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'
Sito esternoart. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400
) e li trasmettono alla Giunta regionale.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.