Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14
Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016
Art. 54
Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/2003
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 le parole “
in occasione della comunicazione di variazione di cui all’articolo 10
” sono sostituite dalle seguenti “al SUAP del comune nel cui territorio è situata l’UTE, che provvede alla variazione della SCIA
”.2. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“
4. La competente struttura della Giunta regionale procede in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento di rettifica è trasmesso al comune e notificato all'interessato.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.