Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14
Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990 , 50/1995 , 15/1997 , 1/1998 , 11/1998 , 16/1999 , 60/1999 , 30/2003 , 45/2003 , 21/2004 , 1/2006 , 45/2007 , 21/2009 , 68/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016
Art. 53
Connessione dell’attività agrituristica e principalità dell’attività agricola. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 30/2003
1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), è sostituita dalla seguente:
“
b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità dell’attività minima di cui regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.